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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31589/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha rettificato una perdita dichiarata e accertato un reddito imponibile maggiore, recuperando a tassazione costi indicati come "lavorazioni da terzi" e "spese di pubblicità". La contribuente aveva contestato l'atto innanzi ai giudici tributari; dopo un primo giudizio di appello cassato con rinvio per omessa motivazione, la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l'appello ritenendo le fatture troppo generiche e non integrate dalla documentazione prodotta. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c., e richiamando l'art. 21 d.P.R. 633/1972, che fosse errato affermare l'assenza di documentazione specifica, contratti, modalità o prove dei pagamenti; con il secondo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., ha sostenuto che le fatture non fossero irregolari per genericità e che contenessero gli elementi richiesti dall'art. 21 d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR si è attenuta ai principi di legittimità secondo cui una fattura non conforme ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 d.P.R. 633/1972, quando presenti descrizioni generiche delle prestazioni, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato ed è inidonea a fondare il diritto alla deduzione del costo. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e della documentazione già esaminata dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale del primo motivo, ma la Corte rileva che le censure, pur prospettate come omesso esame di fatto decisivo, tendevano in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale del secondo motivo, ma la Corte ritiene che esso mascherasse una contestazione sulla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura deve contenere elementi idonei a identificare natura e contenuto della prestazione; la genericità della descrizione comporta il venir meno della presunzione di veridicità e l'inidoneità del documento a fondare la deduzione del costo.

  • art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE

    Per le prestazioni di servizi la fattura deve indicare entità, natura e data dell'operazione ai fini della detrazione IVA, tenendo conto anche di informazioni complementari collegate alla fattura.

  • art. 219 della direttiva 2006/112/CE

    Sono assimilati alle fatture i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento ad esse, e tali informazioni complementari devono essere considerate dall'Amministrazione.

  • art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997

    È richiamato quale base della sanzione in caso di fattura non idonea perché non rispondente alle esigenze di trasparenza e conoscibilità richieste dalla normativa IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una fattura con descrizione generica o non conforme ai requisiti legali di contenuto non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'effettività dell'operazione e fa venire meno la presunzione di veridicità del documento.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di un costo o la detraibilità dell'IVA, il contribuente deve offrire elementi documentali specifici e coerenti con le prestazioni fatturate; la documentazione complementare può rilevare solo se idonea a integrare in modo inequivoco il contenuto della fattura.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi dedotti nei rigorosi confini del giudizio di legittimità.
  • La generica contestazione della motivazione o della qualificazione delle fatture, se in realtà diretta a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, è inammissibile come censura di legittimità o comunque infondata se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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