Cassazione Penale, Ordinanza n. 10233/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contestando due profili: 1) la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) la mancanza di adeguata motivazione sulla conferma della recidiva qualificata. In fatto, la condotta addebitata consisteva nell'essere stato sottoposto a misura di prevenzione e nell'aver violato l'obbligo di permanenza in casa, non essendo stato rinvenuto presso l'abitazione durante un controllo di polizia effettuato in orario notturno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato valorizzando la biografia giudiziaria e i precedenti penali, ed ha ribadito che, ai fini dell'obbligo motivazionale, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente indicare le ragioni ostative ritenute prevalenti. Quanto alla recidiva, ha rilevato che la Corte territoriale aveva dato conto dell'esistenza di precedenti fatti già giudicati con sentenze definitive anteriori, nelle quali la recidiva era stata riconosciuta, nonché della negativa valutazione della personalità dell'imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice relativa alla violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con il richiamo ai precedenti penali o con l'assenza di elementi positivi di segno favorevole.
La recidiva può essere confermata quando emergano precedenti definitivi rilevanti e una negativa valutazione della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami elementi ostativi concreti, come i precedenti penali o una negativa personalità dell'imputato, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- La conferma della recidiva è adeguatamente motivata se il giudice individua precedenti definitivi anteriori e valorizza il dato della pericolosità o della negativa personalità desunta dal quadro complessivo; non occorre che la doglianza difensiva sia accolta solo perché manchi una precedente applicazione della recidiva in tutti i precedenti.
- Il ricorso per cassazione fondato su un preteso difetto di motivazione è manifestamente infondato quando la motivazione impugnata risulti, in realtà, presente e coerente con i parametri giurisprudenziali consolidati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →