Cassazione Civile, Ordinanza n. 00710/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (armatore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo di una nave umanitaria, disposto a seguito della contestata violazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020, come modificato, per avere il comandante dell’unità deviato la rotta verso un’altra imbarcazione in difficoltà invece di dirigersi al porto indicato dall’autorità marittima. La società armatrice ha proposto opposizione deducendo che il comandante fosse tenuto, secondo le convenzioni internazionali sul soccorso in mare, a prestare assistenza all’altra imbarcazione. Nel giudizio di merito il Tribunale ha però rilevato d’ufficio la propria incompetenza, ritenendo competente il Giudice di Pace sulla base del richiamo, contenuto nella normativa speciale, alla disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative. La ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che: la sanzione ex art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020 non concerne la circolazione stradale; il mancato richiamo espresso alle norme del codice della strada impedisce di applicare la disciplina speciale del giudice di pace; la sanzione non è meramente pecuniaria ma accessoria e, pertanto, la competenza dovrebbe spettare al Tribunale in via generale.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l’opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria e la misura accessoria del fermo della nave, prevista dall’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130/2020, non rientri tra le ipotesi devolute alla competenza del giudice di pace. Ha evidenziato che il richiamo alle norme del codice della strada opera solo per fattispecie diverse previste dal comma 2-quater e non per la violazione contestata nel caso di specie. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva declinato la competenza, affermando che la causa spetta al Tribunale di Chieti, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
richiamato come base del rimedio oppositivo evocato nel giudizio, ma non idoneo a radicare la competenza del giudice di pace per la sanzione in esame
norma processuale richiamata dal Tribunale per affermare la competenza del giudice di pace; la Corte ne esclude l’applicabilità alla fattispecie concreta, perché la controversia non rientra tra quelle attribuite al giudice di pace
art. 1, comma 2-bis, lett. d) ed f), d.l. n. 130/2020 conv. in L. n. 173/2020
disposizione sanzionatoria contestata in origine, richiamata solo per descrivere la violazione presupposta del provvedimento amministrativo
art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020 conv. in L. n. 15/2023
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria e la misura accessoria del fermo; la Corte afferma che l’opposizione a tale misura non è devoluta al giudice di pace
art. 1, comma 2-septies, d.l. n. 130/2020
indica che il prefetto è competente ad irrogare le sanzioni e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l. n. 689/1981
legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamata come disciplina generale compatibile per le sanzioni amministrative previste dalla normativa speciale
art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011
la Corte lo richiama per escludere la competenza del giudice di pace quando sia applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, con le eccezioni espressamente previste
costituisce il riferimento processuale per le opposizioni a sanzioni amministrative, richiamato dall’art. 6 d.lgs. n. 150/2011
viene richiamato dal Pubblico Ministero per escludere la competenza del giudice di pace, poiché la nave è bene mobile registrato di valore superiore alla soglia prevista
la Corte lo applica come regola generale di competenza del Tribunale per tutte le cause non attribuite ad altro giudice
richiamato dal Tribunale, ma la Corte precisa che il rinvio opera solo per ipotesi diverse da quella contestata nel caso di specie
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria accompagnata da una misura accessoria non pecuniaria, la competenza per l’opposizione si determina secondo la disciplina processuale specificamente richiamata dalla normativa applicabile, non secondo automatismi fondati sul solo richiamo a istituti del codice della strada.
- Il rinvio contenuto in una disposizione speciale ad altre norme sanzionatorie o procedurali deve essere interpretato in modo rigoroso: esso non si estende a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dal legislatore.
- In mancanza di una specifica attribuzione al giudice di pace, la controversia spetta al Tribunale in base alla regola generale di competenza residuale.
- Ai fini della competenza, la natura della misura impugnata e l’ambito oggettivo del rinvio normativo prevalgono sulla qualificazione meramente formale dell’opposizione proposta dalla parte.
- Le spese del regolamento di competenza seguono l’esito della lite e sono normalmente rimesse al giudice di merito quando il procedimento prosegue davanti al giudice dichiarato competente.
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