Cassazione Civile, Ordinanza n. 36563/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di conferimento di immobili, con contestuale aumento di capitale di una società e accollo di mutui ipotecari. L'Ufficio ha ritenuto che, ai fini della base imponibile ex art. 50 d.P.R. 131/1986, fossero deducibili solo le passività inerenti ai beni conferiti, escludendo quelle relative a un mutuo acceso pochi mesi prima che, secondo l'Amministrazione, non era collegato all'oggetto del conferimento. Il contribuente ha impugnato l'atto e la CTR ha accolto il suo appello; la società conferitaria ha a sua volta impugnato la decisione, lamentando vizi di motivazione, omessa pronuncia sul contraddittorio endoprocedimentale e violazione dell'art. 50 d.P.R. 131/1986. Nel ricorso dell'Agenzia si denunciavano, da un lato, contrasto tra motivazione e dispositivo e carenza di motivazione; dall'altro, violazione dell'art. 50 d.P.R. 131/1986 per avere la CTR riconosciuto l'inerenza del mutuo senza adeguata prova. Nel ricorso della società si deducevano inoltre violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché riferiti al medesimo avviso di liquidazione. Ha respinto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di conferimento di immobili, possono essere dedotte dalla base imponibile solo le passività e gli oneri effettivamente inerenti all'oggetto del trasferimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha poi rigettato integralmente il ricorso della società conferitaria, escludendo la fondatezza delle doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'asserita errata esclusione dell'inerenza del mutuo. Le spese sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della società ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel conferimento di immobili la base imponibile dell'imposta di registro si determina deducendo solo le passività e gli oneri inerenti ai beni o diritti trasferiti; non sono deducibili passività che, pur gravando sul bene, siano state assunte per finalità personali o comunque non connesse al perseguimento dell'oggetto sociale della società conferitaria.
È stato invocato come parametro del motivo per violazione di legge nei ricorsi di entrambe le parti.
La Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
È stato richiamato dalla società ricorrente nel tentativo di fondare la censura sulla necessità del contraddittorio preventivo nell'accertamento tributario.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dalla società ricorrente a sostegno della censura relativa al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della società ricorrente.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel conferimento di beni immobili in società, ai fini dell'imposta di registro, la deduzione delle passività dal valore del bene è ammessa solo se esiste un collegamento concreto e funzionale tra il debito e l'oggetto del trasferimento.
- Non è sufficiente che il mutuo o l'ipoteca gravino formalmente sul bene conferito: occorre verificare la causa del finanziamento e la sua effettiva inerenza al conferimento.
- Passività sorte per esigenze finanziarie personali o aziendali del conferente, se non riferibili al bene trasferito, non possono ridurre la base imponibile dell'imposta di registro.
- Le finalità con cui la società conferitaria utilizzi successivamente le somme mutuate non valgono a trasformare in inerente una passività già non connessa al bene al momento della sua costituzione.
- Negli accertamenti tributari assoggettati alla sola disciplina nazionale non sussiste, in via generale, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni di legge.
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