Cassazione Penale, Sentenza n. 15753/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trani a Lotito Massimiliano per lesioni aggravate (uso di zappa e ascia, lesioni con prognosi superiore a 40 giorni) e per minaccia grave. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione per mancato esame delle diverse versioni (compresa la perizia del Prof. Strada che prospettava dinamica nella quale la vittima si sarebbe ferita in modo autonomo), mancata considerazione della consulenza di parte e dei contributi dichiarativi di testimoni terzi, rilevante astio familiare tra le parti che avrebbe inciso sull'attendibilità della persona offesa; contestava inoltre la valutazione dell'aggravante (sulla base della seconda certificazione medica) e l'impiego dell'art. 507 c.p.p. per l'assunzione di testi indicati tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi come mera richiesta di rivalutazione del merito e frammentaria riproposizione di elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, richiamando il limite del controllo di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni sull'aggravante e sulla regolare utilizzazione dell'art. 507 c.p.p., confermando la conformità della valutazione del giudice di merito e la legittimità della perizia disposta in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di lesioni personali; la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto sussistenti gli elementi per la condanna.
Richiamata in connessione con le lesioni aggravate; la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito sulle conseguenze delle lesioni.
Rilevata come aggravante correlata alla modalità e agli strumenti utilizzati; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della prova e della certificazione medica ai fini dell'aggravante.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Norma relativa alla minaccia grave; la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto integrata la fattispecie.
art. 81 c.p. (concernente le circostanze)
Riferimento alla compresenza di circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti; la Corte ha mantenuto la valutazione di merito sulle circostanze.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in cassazione; interpretato nel senso che non è consentita la mera rivalutazione del merito e che il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
Interpretato dalla Corte nel senso che il giudice ha il potere di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova, anche quando le liste siano state depositate tardivamente, purché sia garantito il contraddittorio e la completezza del compendio probatorio.
Norma applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il mezzo per ottenere una rivalutazione del merito: la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto e la logica/coerenza della motivazione, non rivede i fatti disponibili al giudice di merito.
- La riproposizione frammentaria di elementi probatori o la richiesta di una "rilettura" alternativa delle prove è incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità e conduce, di frequente, all'inammissibilità del ricorso.
- La doppia conformità (conferma in appello di fatto e valutazioni di primo grado) rafforza la tenuta della decisione in Cassazione: i motivi devono evidenziare vizi giuridici o gravi contraddizioni logiche per essere rilevanti.
- Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., anche con riferimento a liste presentate tardivamente, se ciò è funzionale alla completezza del compendio probatorio e se è rispettato il contraddittorio.
- Una certificazione medica che proroghi i termini di prognosi può essere ritenuta sufficiente, se logicamente motivato, a fondare l'aggravante per lesioni con prognosi superiore ai 40 giorni quando incidano oggettivamente sulla capacità di svolgere le occupazioni.
- Contestazioni generiche dell'attendibilità della persona offesa, basate sul solo astio o conflittualità tra le parti, devono essere sostenute da elementi precisi e dimostrabili; altrimenti la semplice discordanza non annulla la valutazione di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), pertanto i ricorsi manifestamente ripropositori del merito sono a rischio di rigetto e sanzione.
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