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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22945/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia riguarda l'indennizzo dovuto in relazione all'affondamento di un'imbarcazione da diporto assicurata con più compagnie. Il proprietario, dopo il recupero del relitto e lo svolgimento di indagini sulle cause del sinistro, aveva dichiarato l'abbandono del bene e richiesto il valore assicurato alle compagnie. La compagnia delegataria aveva negato il pagamento sostenendo, da un lato, che la denuncia di abbandono non fosse stata rivolta a tutti i coassicuratori e, dall'altro, che il sinistro fosse dipeso da colpa grave dell'assicurato, per avere lasciato aperte le valvole di presa a mare del motore. In appello era stata accolta la tesi della compagnia sulla colpa dell'assicurato e la domanda era stata respinta. In Cassazione la parte ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 75, 132 e 161 c.p.c., sostenendo che la compagnia delegataria non avesse speso espressamente il nome delle altre coassicuratrici nel proporre l'impugnazione; (2) violazione dell'art. 1900 c.c., contestando la sussistenza della colpa grave e la rilevanza della condotta tenuta nella gestione delle valvole, anche in relazione all'eventuale intervento dei meccanici incaricati della manutenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura, osservando che la procura era stata rilasciata dopo il deposito della sentenza impugnata, era chiaramente riferibile alla ricorrente e risultava congiunta al ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in presenza di una delega della compagnia coassicuratrice a gestire ogni questione relativa al contratto di assicurazione, non era necessario che l'impugnante spendesse espressamente il nome altrui, essendo sufficiente che la qualità di delegata risultasse in modo inequivoco dagli atti. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, rilevando che i giudici di merito avevano correttamente applicato l'art. 1900 c.c. valutando la colpa grave dell'assicurato secondo il parametro delle regole di condotta socialmente diffuse; inoltre, la questione della mancata chiusura delle valvole era stata risolta in fatto dai giudici di merito e non era più sindacabile in cassazione. Ha anche precisato che, nell'ambito assicurativo, l'eventuale fatto del meccanico incaricato della manutenzione non esclude la riferibilità della condotta all'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 132 e 161 c.p.c. a sostegno della censura sulla regolarità processuale dell'impugnazione proposta dalla compagnia delegataria; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio dell'atto di impugnazione; la Corte ha escluso che la mancanza di espressa spendita del nome altrui integrasse nullità nel caso concreto.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta nullità dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 1900 c.c.

    La Corte ha ribadito che la colpa grave dell'assicurato va valutata secondo il criterio delle regole di condotta socialmente diffuse e che il fatto del terzo incaricato della manutenzione non esclude necessariamente la riferibilità della condotta all'assicurato nei rapporti con l'assicuratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una compagnia sia delegata, in forza di apposita clausola contrattuale, a gestire ogni questione relativa al rapporto assicurativo, può proporre l'impugnazione anche nell'interesse delle altre coassicuratrici senza necessità di una espressa spendita del nome, purché la qualità rappresentativa emerga in modo inequivoco dagli atti.
  • La colpa grave dell'assicurato, rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo ex art. 1900 c.c., può essere integrata dalla violazione di regole di condotta socialmente diffuse e normalmente osservate nella gestione del bene assicurato.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza della condotta colposa e sulle regole tecniche o pratiche che impongano una determinata cautela.
  • L'eventuale intervento negligente di soggetti incaricati della manutenzione non esclude, di per sé, la riferibilità del fatto all'assicurato nei rapporti con l'assicuratore, restando impregiudicato l'eventuale diritto di regresso verso l'autore materiale della condotta.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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