Cassazione Civile, Ordinanza n. 13924/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia origina da un giudizio previdenziale e assistenziale nel quale la Corte d'appello aveva accolto la domanda di riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dal 1° novembre 2015, condannando l'ente previdenziale al pagamento dei ratei e delle spese di primo e secondo grado. La parte privata ha proposto ricorso per revocazione di una precedente ordinanza della Cassazione, deducendo che quel provvedimento fosse in realtà riferibile ad altro procedimento e contenesse motivazione e dispositivo estranei alla lite, configurando non un mero errore materiale ma un errore di fatto revocatorio. Nel nuovo esame del ricorso, la parte privata ha inoltre censurato la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello, lamentando la violazione dei parametri tariffari e la mancata motivazione della deroga ai minimi del D.M. n. 55/2014, oltre all'omessa applicazione dell'aumento previsto per gli atti depositati telematicamente; quest'ultimo profilo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inesistente la precedente ordinanza di legittimità, ritenendola non una vera pronuncia ma un provvedimento solo apparente, frutto di un incompiuto esercizio della giurisdizione. Procedendo a un nuovo esame, ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulle spese, ha cassato la sentenza d'appello solo su tale capo e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo relativo all'aumento del compenso per deposito telematico è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite, con necessità di liquidazione conforme ai parametri applicabili e motivazione in caso di deroga
i minimi e massimi tariffari possono essere derogati solo con apposita motivazione; la liquidazione inferiore ai parametri senza motivazione è illegittima
richiamato tra le norme dedotte a sostegno della censura sulle spese
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato tra le norme poste a fondamento della doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale norma generale sul compenso professionale, in relazione ai parametri tariffari
art. 3, comma 6, L. n. 335/1995
base normativa del riconoscimento dell'assegno sociale oggetto del giudizio di merito
richiamato per l'assegnazione del ricorso alla decisione in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato
richiamato quale rimedio revocatorio esperito avverso l'ordinanza di cassazione
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come causa di revocazione per errore di fatto
art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014
invocato per l'aumento del compenso del 30% per deposito telematico degli atti; il relativo motivo è stato però assorbito
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice può discostarsi dai valori minimi o massimi dei parametri tariffari solo con specifica motivazione; in difetto, la statuizione sulle spese è cassabile.
- Nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali di durata, il valore della causa ai fini della tariffa va determinato secondo i criteri legali che tengono conto delle annualità dovute, non già in modo arbitrario.
- Un provvedimento della Corte di cassazione che non sia il risultato di una effettiva trattazione del ricorso, ma presenti i caratteri di un atto solo apparente o di un "simulacro di provvedimento", è inesistente e va rinnovato tramite un nuovo esercizio della giurisdizione.
- Quando è cassato solo il capo relativo alle spese, il rinvio alla corte di merito riguarda esclusivamente la loro rideterminazione e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
- Le questioni ulteriori dedotte nel ricorso restano assorbite quando l'accoglimento di una censura è sufficiente a determinare la cassazione del capo impugnato.
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