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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il lavoratore, cessato dal servizio nel 2001, aveva agito per ottenere una maggiore liquidazione dell’importo dovutogli per il riscatto della posizione maturata presso il fondo pensione complementare aziendale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado, aderendo alla consulenza tecnica che aveva calcolato il valore di riscatto prendendo come riferimento la data in cui, secondo il giudice, sarebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, e non quella della pensione di anzianità. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 124/1993, anche in combinato disposto con l’art. 59, comma 32, lett. a), l. n. 449/1997, sostenendo che il diritto al riscatto sarebbe sorto solo al momento del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, all’atto della maturazione della pensione di anzianità; con il secondo motivo ha contestato specificamente il richiamo al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia invece che alla data di maturazione della pensione di anzianità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 124/1993, il diritto al riscatto della posizione previdenziale complementare sorge quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, e che tale cessazione coincide con la cessazione del rapporto di lavoro, non con la maturazione del diritto a pensione. Di conseguenza il diritto al riscatto era sorto nel 2001, e non nel 2003; per la quantificazione della posizione da riscattare era quindi corretto fare riferimento, con criteri di matematica attuariale, a una data certa e al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, essendo impossibile sapere ex ante se il lavoratore avrebbe raggiunto i 35 anni di contribuzione richiesti per la pensione di anzianità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti processuali previsti in caso di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 124/1993

    Il diritto al riscatto e alla portabilità della posizione previdenziale complementare sorge quando cessano i requisiti di partecipazione al fondo, cioè alla cessazione del rapporto di lavoro, non alla maturazione del diritto a pensione.

  • art. 59, comma 32, lett. a), l. n. 449/1997

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul momento di maturazione del diritto, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime della previdenza complementare disciplinato dall’art. 10 d.lgs. n. 124/1993, il presupposto del riscatto della posizione individuale è la cessazione della partecipazione al fondo, che coincide con la cessazione del rapporto di lavoro che aveva giustificato l’adesione.
  • Il momento rilevante per sorgere del diritto al riscatto non è quello della maturazione del diritto a pensione, se il rapporto di lavoro è già cessato prima di tale evento.
  • Ai fini della quantificazione attuariale della posizione da riscattare, è legittimo utilizzare una data certa e un criterio oggettivo di riferimento quando non sia possibile sapere ex ante se il lavoratore avrebbe maturato requisiti pensionistici diversi o più favorevoli.
  • Quando il presupposto del diritto coincide con la cessazione del rapporto di lavoro, non può pretendersi di ancorare la liquidazione a un evento futuro e incerto quale il maturare di ulteriori anzianità contributive.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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