Cassazione Civile, Ordinanza n. 13941/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente di una società postale a percepire l'indennità di "agente unico" per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. La Corte d'appello aveva confermato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo che l'indennità, prevista da accordi collettivi del 1996 e del 1997 come compenso per le mansioni di scambio, ritiro e consegna di effetti postali svolte unitamente a quelle di autista, fosse ancora dovuta perché il lavoratore aveva continuato a svolgere le medesime attività senza modifiche organizzative rilevanti, nonostante i successivi accordi del 2010 e 2011. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, poi sviluppato in più censure: ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e degli accordi collettivi del 27.7.2010, 6.10.2010 e 11.1.2011; omessa motivazione per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sulla ridefinizione delle attività di agente unico; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito travisamento dei fatti e delle allegazioni in ordine all'unicità delle mansioni; violazione dell'art. 2099 c.c., dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1362 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto l'indennità di agente unico avente natura non meramente incentivante ma retributiva. In sostanza, la ricorrente sosteneva che i nuovi accordi avessero assorbito le precedenti mansioni e reso non più dovuta l'indennità, anche perché non sarebbe parte della retribuzione irriducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla interpretazione degli accordi collettivi e sulla natura dell'indennità, richiamando una giurisprudenza costante secondo cui l'indennità di agente unico remunera mansioni aggiuntive effettivamente svolte, ha causa retributiva e non può essere unilateralmente soppressa o ridotta in assenza di concorde volontà delle parti, anche se siano mutati gli assetti aziendali; la scadenza dell'accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo, che può essere determinato dal giudice anche in base all'art. 36 Cost. Ha inoltre osservato che la tesi della società, secondo cui la figura sarebbe confluita in quella dell'operatore trasporti con sole attività collaterali di carico e scarico, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. È stato rigettato anche il motivo sulla prova testimoniale, perché la ricorrente non aveva dimostrato la decisività della prova non ammessa. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ribadisce che la lettura della disciplina pattizia operata dal giudice di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata.
accordi collettivi del 12.9.1996 e 22.12.1997
Fonti istitutive dell'indennità di agente unico, prevista come compenso giornaliero per mansioni aggiuntive svolte dal dipendente.
accordi collettivi del 27.7.2010, 6.10.2010 e 11.1.2011
Invocati dalla ricorrente come idonei a ridefinire le mansioni e a escludere il diritto all'indennità; la Corte ha escluso che abbiano prodotto un'abolizione implicita del compenso in assenza di un effettivo mutamento delle mansioni.
Usato quale parametro formale dei motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione/processuale.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e l'accertamento dei fatti; la censura è stata respinta perché in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
La Corte ribadisce che l'indennità, in quanto corrispettivo di attività lavorativa effettiva, rientra nell'area della retribuzione dovuta.
art. 36 Cost.
Richiamato per affermare il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; in caso di cessazione dell'efficacia collettiva, il giudice può comunque determinare l'ammontare della voce retributiva.
Evocato come fondamento del principio di non riducibilità della retribuzione, esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.
Massime di principio
- L'indennità prevista da un accordo collettivo per compensare specifiche mansioni aggiuntive ha natura retributiva quando remunera prestazioni effettivamente rese; non può essere qualificata come mera elargizione incentivante sganciata dal lavoro svolto.
- La scadenza o la sopravvenuta inefficacia di un accordo collettivo non elimina di per sé l'obbligo retributivo già sorto in capo al datore di lavoro, se il lavoratore continua a svolgere le medesime mansioni compensative.
- La retribuzione non può essere unilateralmente ridotta o soppressa dal datore di lavoro in assenza di accordo con il lavoratore o di una diversa disciplina contrattuale validamente intervenuta.
- In cassazione non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La censura per omessa ammissione di prova testimoniale è ammissibile solo se la prova sia concretamente decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza l'esito della controversia; altrimenti il motivo è infondato.
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