Cassazione Civile, Ordinanza n. 13962/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico integrativo di ex dipendenti del Banco di Napoli, già oggetto di un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica. Dopo l'esternalizzazione della prestazione e l'istituzione di un fondo pensione complementare con soggettività giuridica, alcuni pensionati e, poi, i loro eredi hanno chiesto la condanna della banca e del fondo al pagamento delle differenze maturate tra luglio 2008 e giugno 2013, sostenendo che il diritto alla perequazione, derivante dal giudicato, non fosse stato soddisfatto. I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda, deducendo: 1) violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., perché l'adesione alla capitalizzazione della prestazione avrebbe estinto il diritto alla perequazione; 2) violazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., perché la liquidazione una tantum avrebbe prodotto novazione estintiva del credito periodico; 3) violazione dell'art. 1304 c.c. e degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., perché la banca avrebbe potuto profittare della transazione conclusa con il fondo. La Corte richiama la disciplina della privatizzazione degli enti pubblici creditizi e della trasformazione dei fondi esonerativi/integrativi, chiarendo che il giudicato aveva riconosciuto la perequazione, ma la successiva capitalizzazione della pensione integrativa aveva estinto la prestazione periodica per il futuro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi congiuntamente, dando continuità ai precedenti già intervenuti sulla stessa questione. Ha affermato che la domanda originaria, per come proposta, non riguardava il solo ricalcolo della somma capitalizzata, ma pretendeva il pagamento delle maggiori somme come se la capitalizzazione non fosse avvenuta; ciò non è ammissibile perché la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica. Tuttavia, per un pensionato in particolare, che aveva chiesto la capitalizzazione solo dal 1 novembre 2009, la Corte ha distinto il periodo anteriore, ritenendo spettanti le differenze solo fino a tale data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con tali principi.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che l'adesione alla capitalizzazione potesse essere letta come mero diverso adempimento non estintivo della prestazione periodica.
Invocato nel quadro delle obbligazioni solidali, ma la Corte non fonda la decisione su un suo autonomo rilievo risolutivo.
Richiamato per la qualificazione della volontà negoziale e degli effetti della capitalizzazione, ma la decisione valorizza soprattutto l'effetto oggettivo della domanda di capitalizzazione.
La Corte esclude che la liquidazione una tantum integri una novazione del credito alla prestazione periodica nei termini prospettati dai resistenti, valorizzando piuttosto l'effetto estintivo conseguente alla capitalizzazione.
Citato insieme alle norme sulla novazione e sulla solidarietà per sostenere l'effetto estintivo/traslativo dedotto con il ricorso.
Richiamato per la dedotta possibilità che uno dei debitori profittasse della transazione conclusa con il creditore; la Corte accoglie il motivo che lo invoca.
l. n. 218 del 1990
Richiamata per descrivere il quadro normativo della privatizzazione degli enti pubblici creditizi e della riforma dei regimi previdenziali.
Indicato come decreto attuativo della delega, con soppressione dei regimi esonerativi/esclusivi e istituzione della gestione speciale INPS e dei fondi integrativi.
art. 47 dello Statuto del Fondo
Richiamato nel fatto storico per descrivere la capitalizzazione della pensione integrativa, ritenuta idonea a estinguere la prestazione periodica.
Massime di principio
- Quando il titolare di un trattamento pensionistico integrativo aderisce alla capitalizzazione della prestazione, la prestazione periodica si estingue per il futuro e la pretesa successiva non può essere proposta come se la capitalizzazione non fosse mai intervenuta.
- Se la domanda giudiziale non mira a contestare i criteri di calcolo della somma capitalizzata, ma chiede le differenze come se il rapporto periodico fosse ancora in essere, essa non può essere accolta oltre il momento in cui la capitalizzazione ha prodotto effetto estintivo.
- La portata di un precedente giudicato sul diritto alla perequazione automatica deve essere coordinata con gli effetti giuridici di successivi atti dispositivi del rapporto, come la capitalizzazione della prestazione.
- In presenza di capitalizzazione intervenuta in data successiva al periodo controverso, le differenze retributive/previdenziali maturate prima di tale data possono restare dovute, mentre per il periodo successivo opera l'effetto estintivo della capitalizzazione.
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