Cassazione Civile, Ordinanza n. 13931/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato scorrimento di una graduatoria concorsuale già approvata per il reclutamento di personale nel pubblico impiego contrattualizzato. La ricorrente, collocata utilmente in graduatoria, ha domandato la condanna dell'amministrazione all'assunzione quale dirigente di II fascia, al pagamento delle differenze/retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stata immessa in servizio e al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la scelta dell'amministrazione di non utilizzare la graduatoria e di bandire un nuovo concorso fosse espressione di potere discrezionale organizzatorio, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il difetto di giurisdizione sarebbe stato erroneamente dichiarato perché la giurisdizione amministrativa richiederebbe un provvedimento espresso di diniego dello scorrimento della graduatoria, mentre nel caso concreto tale presupposto non sarebbe emerso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle controversie relative alle procedure concorsuali del pubblico impiego contrattualizzato, appartiene al giudice ordinario la domanda del candidato utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il proprio diritto all'assunzione contestando solo le modalità di scorrimento; appartiene invece al giudice amministrativo la controversia che richieda di privare di effetti la scelta dell'amministrazione di indire un nuovo concorso anziché attingere alla graduatoria, perché in tal caso viene in rilievo l'esercizio di un potere organizzatorio dell'ente e la posizione del candidato è di interesse legittimo. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato dell'ANAC è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
la norma è letta nel senso che il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della posizione fatta valere: diritto soggettivo davanti al giudice ordinario se si controverte solo sulle modalità di scorrimento della graduatoria; interesse legittimo davanti al giudice amministrativo quando si contesta la scelta dell'amministrazione di non utilizzare la graduatoria e di indire un nuovo concorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del candidato utilmente collocato in graduatoria tende alla tutela di un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario solo se si contestano le modalità di scorrimento della graduatoria senza mettere in discussione la scelta organizzativa dell'amministrazione.
- Se per ottenere l'assunzione è necessario far cadere gli effetti della determinazione dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso invece di scorrere la graduatoria esistente, la controversia attiene all'esercizio di un potere discrezionale organizzatorio e spetta al giudice amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non è decisivo la sola domanda di assunzione, ma il contenuto sostanziale della pretesa: occorre distinguere tra contestazione delle modalità di utilizzo della graduatoria e contestazione della scelta di non utilizzarla.
- La presenza o meno di un provvedimento espresso di diniego dello scorrimento non è, da sola, decisiva se la domanda sostanzialmente mira a sindacare la scelta dell'amministrazione di indire un nuovo concorso.
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