Cassazione Civile, Ordinanza n. 13927/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori, già dipendenti della società nel periodo 1.4.2006-30.9.2014, avevano ottenuto in primo grado la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive di origine collettiva, ma solo per il periodo 5.1.2011-30.6.2011, sul presupposto della prescrizione quinquennale interrotta dalla notificazione del ricorso introduttivo del 5.1.2011. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., nonché degli artt. 18 L. 300/1970 e 36 Cost., sostenendo che la prescrizione dei crediti retributivi non dovesse decorrere in costanza di rapporto, ma restasse sospesa fino alla cessazione del contratto di lavoro, poiché, dopo le riforme della L. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, sarebbe venuta meno la tutela reale come presupposto della decorrenza della prescrizione; 2) violazione dell’art. 2944 c.c., per non avere riconosciuto efficacia interruttiva al verbale di incontro sindacale del 4.7.2011, ritenuto espressione di ricognizione del debito da parte della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui, per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante il suo svolgimento. Poiché i rapporti erano cessati il 30.9.2014 e il ricorso giudiziale era stato notificato il 5.1.2016, i crediti non risultavano prescritti alla data rilevante del 18.7.2012. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro privato, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la decorrenza è posticipata alla cessazione del rapporto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale di prescrizione si applica ai crediti retributivi; nel caso concreto la sua decorrenza è stata ricondotta alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2944 c.c.
È richiamato come norma sulla ricognizione del debito e sull'interruzione della prescrizione, ma il motivo relativo è rimasto assorbito.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la permanenza della tutela reale quale presupposto della sospensione della prescrizione prima delle riforme del 2012 e del 2015.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela dei crediti retributivi e della loro effettiva esigibilità.
L. 92/2012
La Corte valorizza la riforma come causa del venir meno di uno dei presupposti che giustificavano la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
D.Lgs. 23/2015
Richiamato nel medesimo quadro ricostruttivo delle riforme che hanno inciso sulla stabilità del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla maturazione del singolo credito in costanza di rapporto.
- Le riforme in materia di licenziamento hanno inciso sul presupposto di stabilità che consentiva di far decorrere la prescrizione durante il rapporto; quando tale presupposto viene meno, la prescrizione resta sospesa fino alla cessazione del rapporto stesso.
- Se il motivo principale sul regime della prescrizione è accolto e consente di riesaminare integralmente l'an e il quantum del credito, le ulteriori censure sulla interruzione della prescrizione possono restare assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13924/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13931/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13941/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13957/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13962/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →