Cassazione Civile, Ordinanza n. 13957/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un dipendente del comparto scuola aveva cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel 1998, percependo l’indennità di fine servizio. Riassunto in servizio nel 2004 con nuovo contratto individuale e poi collocato a riposo nel 2007, aveva contestato il prospetto di calcolo della buonuscita predisposto dall’ente previdenziale, ritenendo che dovesse essere valorizzata una retribuzione virtuale più elevata, coerente con il modello predisposto dall’amministrazione scolastica. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente, aveva escluso la reviviscenza del precedente rapporto di lavoro e ritenuto corretta l’applicazione della disciplina sopravvenuta sul trattamento previdenziale, oltre a negare errori di computo e ogni profilo risarcitorio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di legge per avere la Corte escluso la reviviscenza del rapporto, sostenendo che nel comparto scuola l’art. 115 del d.P.R. n. 417 del 1974, in combinazione con l’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 e alla luce della giurisprudenza costituzionale, comporterebbe la conservazione dell’anzianità e degli effetti del precedente rapporto; (2) violazione di legge per avere ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che ha sostituito il TFS con il TFR, nonostante la pretesa unicità del rapporto e la conseguente inapplicabilità dello ius superveniens.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la riammissione in servizio nei rapporti di pubblico impiego non determina la reviviscenza del precedente rapporto, ma la costituzione di un nuovo rapporto, anche quando la legge o il contratto collettivo prevedano la riammissione nel ruolo o il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Ha inoltre confermato che, trattandosi di una nuova instaurazione del rapporto avvenuta nel 2004, trovava applicazione la disciplina previdenziale sopravvenuta di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995. La Corte ha anche rilevato che la Corte d’appello aveva accertato in fatto, con valutazione non adeguatamente censurata, l’assenza di errori di calcolo e la rilevanza del lungo intervallo temporale tra i due rapporti, elementi che escludevano l’unicità del rapporto e rendevano inammissibile la richiesta di riesame del merito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’INPS e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 d.P.R. n. 417 del 1974
"Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio"
La norma disciplina la riammissione nel comparto scuola, ma non comporta la reviviscenza del precedente rapporto; regola solo gli effetti della riammissione sul nuovo rapporto.
art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957
"L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione"
La disposizione conferma che la riammissione si colloca nel quadro di un nuovo rapporto di lavoro, con anzianità decorrente dal provvedimento di riammissione.
art. 2, comma 5, L. n. 335 del 1995
La disciplina sopravvenuta sul trattamento previdenziale si applica ai rapporti nuovamente instaurati, essendo inderogabile la normativa previdenziale ricompresa nell’ambito della buonuscita.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro formale dedotto a fondamento dei motivi di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La riammissione in servizio nel pubblico impiego, anche quando prevista da norme speciali di settore che consentano il recupero della posizione giuridica o economica o dell’anzianità pregressa, non determina la prosecuzione del rapporto originario, ma la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
- Le disposizioni che disciplinano la riammissione nel ruolo o la conservazione di effetti economici pregressi incidono sul contenuto del nuovo rapporto, ma non fanno rivivere il rapporto cessato.
- In materia previdenziale e di trattamento di fine servizio, la normativa sopravvenuta inderogabile si applica al rapporto nuovamente instaurato, quando la riammissione sia intervenuta dopo la cessazione del precedente rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio se non vengono formulate censure specifiche e puntuali sulle valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito.
- La verifica dell’eventuale unicità del rapporto e dell’esattezza del computo della prestazione richiede una contestazione analitica degli accertamenti di fatto, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di ricostruzioni alternative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13924/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13927/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13931/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13941/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13962/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →