Ordinanza n. 107/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Cremona con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha archiviato l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla mancata trasmissione, entro i termini di legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Dalle motivazioni dell’ordinanza emergono censure riferite alla natura dell’adempimento richiesto, al soccorso istruttorio e alla violazione del principio di proporzionalità. I ricorrenti hanno contestato, in sostanza, che l’omessa trasmissione del contratto con le modalità prescritte potesse giustificare l’archiviazione o il rifiuto del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto che l’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 imponga al datore di lavoro e al lavoratore straniero di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia; il datore di lavoro deve apporre la firma digitale o altra firma elettronica qualificata e trasmettere il contratto allo Sportello Unico entro lo stesso termine, mentre il lavoratore può apporre la firma autografa. Il Collegio ha qualificato tale adempimento come sostanziale, e non meramente formale, poiché la firma digitale del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto sottoscritto autograficamente dal lavoratore contribuisce a garantire l’autenticità della sottoscrizione di quest’ultimo. Ha inoltre ritenuto che l’Amministrazione avesse correttamente attivato il soccorso istruttorio, comunicando al datore di lavoro, tramite la PEC del CAF mandatario, le modalità di firma e di caricamento del contratto; tuttavia, il documento non era stato caricato sul portale nei termini e secondo le modalità prescritte. L’inosservanza dell’adempimento comporta, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, il rifiuto del nulla osta. È stata respinta anche la censura di violazione della proporzionalità, poiché la sua applicazione nel caso concreto avrebbe comportato la disapplicazione della norma che prescrive gli adempimenti omessi. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
L’inosservanza degli adempimenti prescritti per la trasmissione del contratto di soggiorno comporta il rifiuto del nulla osta al lavoro.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
“mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”
Il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore; il datore deve trasmetterlo allo Sportello Unico entro il medesimo termine, con firma digitale o firma elettronica qualificata, mentre il lavoratore può sottoscriverlo autograficamente. L’adempimento ha natura sostanziale.
Individua il contratto di soggiorno oggetto degli adempimenti di sottoscrizione e trasmissione previsti dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
È richiamato quale fondamento della funzione della firma digitale del datore di lavoro nel garantire l’autenticità della sottoscrizione autografa del lavoratore sulla copia informatica del contratto.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La sottoscrizione digitale o con firma elettronica qualificata del datore di lavoro e la tempestiva trasmissione del contratto di soggiorno costituiscono adempimenti sostanziali ai fini del nulla osta al lavoro subordinato, non mere formalità sanabili senza limiti.
- L’omessa trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno firmato con le modalità e nel termine previsti dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 legittima il rifiuto del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del medesimo decreto.
- Il soccorso istruttorio risulta correttamente assolto quando l’Amministrazione comunica all’interessato le modalità necessarie per sottoscrivere e caricare il contratto di soggiorno, purché l’interessato provveda poi entro il termine e secondo le modalità prescritte.
- Il principio di proporzionalità non può essere invocato per neutralizzare o disapplicare un preciso requisito legale sostanziale previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro.
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