Ordinanza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale comunale che ha annullato in autotutela una precedente determinazione relativa alla concessione amministrativa, disponendo la prosecuzione del rapporto concessorio, nonché nota applicativa con penale di € 9.662,40
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1462 del 4 dicembre 2025, con cui il Comune ha annullato in autotutela la precedente determinazione n. 297/2023 e ha disposto che il rapporto di concessione amministrativa continuasse a intercorrere con la società, nonché la nota del 5 dicembre 2025. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento della cessazione degli effetti della concessione dell'11 marzo 2021 dal 28 febbraio 2023, dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione della penale di € 9.662,40 e dell'insussistenza dei presupposti per la richiesta di canoni concessori. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire ulteriore documentazione amministrativa, in particolare la determina n. 318 del 22 marzo 2024, richiamata nella nota prot. 20034 del 12 aprile 2024.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di depositare entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza la determina n. 318 del 22 marzo 2024. Ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. In attesa della decisione di merito ha sospeso i provvedimenti impugnati, ritenendo, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, prevalenti le esigenze cautelari della ricorrente. L'ordinanza non anticipa una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure e non decide le domande di annullamento e di accertamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del merito quando le ragioni e le esigenze della parte ricorrente lo giustificano; il TAR ha utilizzato tale disposizione fissando l'udienza pubblica e sospendendo nel frattempo gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede l'acquisizione di un documento amministrativo specificamente individuato e richiamato negli atti della controversia, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando all'amministrazione un termine per il deposito.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta anche per assicurare la sollecita definizione del giudizio nel merito, mediante fissazione dell'udienza pubblica, con sospensione interinale degli atti impugnati.
- Nella fase cautelare il giudice può sospendere i provvedimenti impugnati sulla base del bilanciamento degli interessi coinvolti, rinviando alla sede di merito l'approfondimento delle questioni giuridiche e fattuali controverse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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