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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Belluno ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Belluno, nonché gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e connessi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che erano contestate, in particolare, la legittimità dell’istruttoria svolta dalla Questura, la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’ammonimento, il rispetto del contraddittorio procedimentale e la valutazione delle condotte asseritamente moleste o minacciose. La ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’efficacia del provvedimento, ai fini della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza, osservando che l’ammonimento ha natura spiccatamente preventiva e cautelare ed è diretto a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati contro la persona. Per l’adozione della misura non è necessaria una prova rigorosa secondo lo standard del procedimento penale, essendo sufficiente la probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi siano sintomatici del possibile compimento di atti persecutori rilevanti ai sensi dell’art. 612-bis c.p. Il Collegio ha ritenuto che il contraddittorio procedimentale fosse stato garantito, che la Questura avesse svolto un’istruttoria adeguata e che la documentazione acquisita desse conto di condotte astrattamente idonee a determinare nel controinteressato un perdurante e grave stato di ansia o di paura e a costituire atti persecutori. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, all’esito del bilanciamento degli interessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    La misura di ammonimento del Questore è considerata uno strumento di natura preventiva e cautelare, diretto a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati contro la persona.

  • art. 612-bis c.p.

    un perdurante e grave stato di ansia o di paura

    Ai fini dell’ammonimento non occorre una prova rigorosa propria del procedimento penale; è sufficiente la probabilità che atteggiamenti molesti o minacciosi possano presagire la commissione di atti persecutori riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata verificando, in sede sommaria, i profili di fondatezza del ricorso e il periculum in mora.

Massime di principio

  • Il provvedimento di ammonimento del Questore ha natura spiccatamente preventiva e cautelare: non presuppone l’accertamento pieno di un reato, ma mira a dissuadere da condotte persecutorie e a prevenirne la possibile commissione.
  • Per l’adozione dell’ammonimento non è richiesta una prova rigorosa secondo lo standard del procedimento penale; è sufficiente un quadro indiziario o prognostico idoneo a rendere probabile che comportamenti molesti o minacciosi possano preludere ad atti persecutori rilevanti ai sensi dell’art. 612-bis c.p.
  • La legittimità dell’ammonimento può essere riconosciuta quando il contraddittorio procedimentale sia stato garantito, l’istruttoria dell’autorità di pubblica sicurezza sia adeguata e la documentazione acquisita evidenzi condotte astrattamente idonee a provocare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
  • In sede cautelare, anche quando il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza, la sospensione dell’ammonimento deve essere negata in assenza del periculum in mora, all’esito del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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