Ordinanza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza, sulla base delle tre condanne risultanti dal casellario giudiziale. L’ordinanza non definisce il merito dell’azione di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Atto impugnato: decreto della Questura di Padova del 4 ottobre 2025 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Padova, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone specificamente i motivi di ricorso, ma riferisce che, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, la domanda non presenta sufficienti profili di fondatezza. A sostegno della posizione dell’Amministrazione, è stato prodotto il certificato del casellario giudiziale, dal quale risultano tre condanne del ricorrente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione ai dati giudiziari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione del provvedimento amministrativo può essere negata quando, a seguito del sommario esame proprio di tale fase, il ricorso non presenta sufficienti profili di fondatezza.
- La documentata esistenza di plurime condanne penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti può costituire, in sede cautelare, un elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento di un provvedimento questorile, quando il provvedimento sia collegato alla valutazione della posizione personale del destinatario.
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