Ordinanza n. 204/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento del predetto Ministero del 28 novembre 2025 prot. n°-OMISSIS-, con il quale è stata riconosciuta la misura compensativa di “tempi aggiuntivi nella misura di 30 minuti”, per lo svolgimento della prova scritta nell’ambito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.205 – D.D.G. N.2939 del 9 ottobre 2025”; della prova scritta computerizzata, resa disponibile con Avviso del 15 dicembre 2025 prot. n°-OMISSIS-; dell’Avviso di Ammissione alle prove orali del 14 gennaio 2026 prot. n°-OMISSIS- e delle relative Tabelle allegate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riconoscimento di 30 minuti di tempo aggiuntivo per la prova scritta computerizzata, nonché prova scritta, avviso di ammissione alle prove orali e tabelle allegate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l'amministrazione le aveva riconosciuto la misura compensativa di 30 minuti aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta computerizzata di un concorso per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria. La candidata sosteneva, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, di avere diritto alla sostituzione della prova scritta con un colloquio orale, contestando quindi anche la prova somministrata e il successivo avviso di ammissione alle prove orali. Il giudice rileva che la misura sostitutiva è disciplinata dall'art. 3 del D.M. 9 novembre 2021 ed è riservata ai candidati con grave e documentata disgrafia e disortografia; la certificazione prodotta non attestava specificamente la gravità del disturbo nei termini richiesti e si riferiva a prove scritte tradizionali con elaborazione testuale. Inoltre, la prova concorsuale era computerizzata a risposta multipla, senza richiesta di redazione testuale, sicché non risultava dimostrato il nesso funzionale tra il disturbo lamentato e la concreta tipologia della prova. La ricorrente contestava altresì l'adeguatezza e la motivazione della misura dei tempi aggiuntivi concessa dalla Commissione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale non fosse prevista dalla lex specialis per una prova computerizzata a risposta multipla e che mancassero una certificazione specifica della gravità della disgrafia e della disortografia nonché un nesso funzionale tra il disturbo e la prova concretamente somministrata. La Commissione, nell'esercizio della valutazione riconosciutale dall'art. 11, comma 4, del D.D.G. n. 2939/2025, aveva legittimamente ritenuto adeguata e proporzionata la concessione di un tempo aggiuntivo pari al 30% della durata ordinaria, in linea con l'art. 5 del D.M. 9 novembre 2021. Non sono emersi profili di manifesta illegittimità né un difetto di motivazione prima facie invalidante, poiché la Commissione aveva dato atto della valutazione della documentazione e della scelta della misura ritenuta idonea. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità del caso e la difficoltà del bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 3 D.M. 9 novembre 2021
Circoscrive la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale ai candidati con grave e documentata disgrafia e disortografia.
art. 5 D.M. 9 novembre 2021
Prevede la possibilità di misure compensative consistenti in un tempo aggiuntivo; il giudice ha ritenuto coerente con tale disciplina il riconoscimento del 30% della durata ordinaria.
art. 11, comma 4, D.D.G. n. 2939/2025
Attribuisce alla Commissione esaminatrice il potere valutativo sulla misura compensativa adeguata rispetto alla documentazione e alla tipologia della prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sostituzione di una prova scritta concorsuale con un colloquio orale, quale misura dispensativa per candidati con disturbi specifici dell'apprendimento, richiede la sussistenza e la documentazione specifica dei presupposti previsti dalla disciplina di settore, inclusa la gravità della disgrafia e della disortografia quando richiesta dalla norma.
- L'idoneità di una misura compensativa deve essere valutata in rapporto alla concreta struttura della prova: quando la prova è computerizzata e consiste nella selezione di risposte predeterminate, senza elaborazione testuale, occorre dimostrare uno specifico nesso funzionale tra il disturbo del candidato e la modalità di svolgimento della prova per ottenere una misura sostitutiva.
- Una certificazione sanitaria che descriva misure riferibili a prove scritte tradizionali con elaborazione testuale non dimostra, di per sé, il diritto alla sostituzione di una prova computerizzata a risposta multipla, se non attesta la gravità del disturbo e la sua incidenza sulla specifica prova concorsuale.
- La Commissione esaminatrice può ritenere adeguata e proporzionata la concessione di tempo aggiuntivo, anziché la sostituzione della prova, quando abbia valutato la documentazione sanitaria e motivato la scelta in relazione alla peculiarità della prova; tale valutazione non è prima facie illegittima in assenza di elementi manifesti di travisamento o di difetto di motivazione.
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