Ordinanza n. 202/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. n. 639/1910, per la restituzione di un contributo pubblico revocato, maggiorato degli interessi moratori, per l’importo di Euro 523.354,97
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia della Regione del Veneto con cui le è stato ingiunto, quale componente obbligata in solido di un’ATI, il pagamento di Euro 523.354,97 a titolo di restituzione di un contributo pubblico revocato, oltre agli interessi moratori. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a richiamare le questioni prospettate nell’atto introduttivo e a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. La sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non sulla base di una compiuta valutazione anticipata della fondatezza dei motivi o del periculum in mora, ma al solo fine di mantenere integra la res controversa nelle more della definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto adeguata tutela per la ricorrente la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, stabilita per il 17 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito della stessa.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
La Regione ha utilizzato lo strumento dell’ingiunzione di pagamento per richiedere la restituzione del contributo pubblico revocato; l’ordinanza non si pronuncia sulla legittimità sostanziale dell’ingiunzione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sospensione del provvedimento impugnato al solo fine di mantenere la res aduc integra nelle more della definizione del giudizio del merito
La disposizione è applicata per sospendere cautelarmente l’efficacia dell’atto e assicurare l’utilità della decisione di merito, accompagnando la misura con la fissazione sollecita dell’udienza pubblica.
art. 37 d.lgs. 163/2006
società obbligate in solido, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006
La norma è richiamata nell’atto impugnato quale fondamento dell’obbligazione solidale delle mandanti dell’ATI; l’ordinanza cautelare non esamina la portata di tale responsabilità.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato al solo fine di mantenere integra l’utilità della decisione di merito, senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure sostanziali.
- Quando la tutela cautelare è assicurata mediante la sospensione dell’atto e la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione dell’esito interinale del procedimento.
Come è indicizzato
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