Ordinanza n. 203/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento della somma di 523.354,97 euro, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 per la restituzione di un contributo pubblico revocato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale regionale che le ingiungeva, in solido con le altre imprese dell’ATI, il pagamento di 523.354,97 euro, quale restituzione del contributo pubblico revocato, maggiorato degli interessi moratori. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma dà atto delle questioni prospettate dalla ricorrente e della richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del decreto impugnato ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., esclusivamente al fine di mantenere integra la situazione giuridica controversa nelle more della decisione di merito. L’ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris né del periculum in mora e non anticipa la decisione sulla legittimità dell’ingiunzione. Ritenendo adeguata tutela la sollecita definizione del giudizio, il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 17 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente di adottare la misura cautelare necessaria a tutelare la parte nelle more della sollecita definizione del giudizio di merito; nel caso concreto la sospensione è stata disposta per mantenere integra la res controversa.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di pagamento regionale impugnata, relativa alla restituzione di un contributo pubblico revocato.
art. 37 d.lgs. 163/2006
È richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento della responsabilità solidale delle imprese mandanti dell’ATI nei confronti della capogruppo per il credito derivante dalla revoca del contributo.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato in funzione conservativa, per mantenere integra la situazione giuridica controversa fino alla definizione del giudizio di merito.
- Quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre la sospensione del provvedimento e contestualmente fissare l’udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure dedotte.
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