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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47159/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti conseguenti ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che, a seguito della rinuncia del difensore di fiducia (comunicata al giudice il 12/04/2017), il G.I.P. non aveva provveduto alla tempestiva nomina di un difensore d'ufficio. Il G.I.P. aveva ritenuto prorogato l'incarico del difensore di fiducia in assenza della comunicazione della rinuncia all'imputato e aveva utilizzato sostituti ex art. 97, comma 4, c.p.p.; la nomina del difensore d'ufficio è avvenuta solo in fase dibattimentale, quando il nuovo difensore eccepì la nullità. In secondo luogo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 384 c.p. (reticenza), sostenendo che l'apparente reticenza dell'imputato doveva essere ricondotta a violenze subite o alla paura di conseguenze (art. 75 DPR 309/1990) e dunque valutata diversamente dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha affermato che, una volta ricevuta notizia della rinuncia del difensore di fiducia, il giudice è tenuto a procedere tempestivamente alla nomina di un nuovo difensore d'ufficio, perché la mera sostituzione episodica ex art. 97, comma 4, c.p.p. non è idonea a garantire l'effettività della difesa quando la difesa risulta in concreto assente per più udienze. La Corte ha concluso che la mancata nomina tempestiva ha determinato la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e il decreto che disponeva il giudizio, trasmettendo gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato al ricorrente (è la fattispecie sostanziale per cui era stato condannato). La Corte non ha esaminato nel merito la colpevolezza in ragione dell'accoglimento del vizio procedurale.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come causa di nullità degli atti processuali. La Corte ha ritenuto che la mancata nomina tempestiva del difensore d'ufficio, a fronte della rinuncia del difensore di fiducia, integri la nullità tutelata da tale norma in quanto ledente l'effettività del diritto di difesa.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la designazione di un sostituto 'prontamente reperibile' del difensore quando necessario. La Corte ha precisato che tale sostituzione è episodica e non può supplire in via permanente alla mancata nomina del nuovo difensore d'ufficio.

  • art. 107, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che la rinuncia o la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore o d'ufficio e non sia decorso l'eventuale termine. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, pur prevedendo una differenza di efficacia temporale, essa impone comunque la immediata designazione del nuovo difensore da parte del giudice per non compromettere l'effettività della difesa.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Garantisce al nuovo difensore, in caso di rinuncia o revoca, il diritto a un congruo termine per preparare la difesa. La Corte ha collegato questa disposizione all'obbligo di nominare il nuovo difensore affinché possa esercitare concretamente il mandato e, se necessario, chiedere il termine previsto.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulla tempestività delle eccezioni; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità sollevata dal difensore d'ufficio una volta nominato.

  • art. 384 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla reticenza; disciplina profili di responsabilità connessi alla reticenza. La Corte non ha deciso il motivo nel merito, perché assorbito dalla questione procedurale vincente.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Richiamato nel secondo motivo per segnalare il possibile 'pericolo di grave pregiudizio' (sanzioni amministrative/effetti in tema di stupefacenti) che avrebbe potuto indurre reticenza; la Corte non ha esaminato il profilo sostanziale per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando un difensore di fiducia rinuncia, il giudice che viene a conoscenza della rinuncia deve procedere tempestivamente alla nomina di un difensore d'ufficio: la mera proroga dell'incarico del difensore rinunciante o la designazione continuativa di sostituti ex art. 97, comma 4, non supplisce all'obbligo di garantire un difensore stabile e operativo.
  • Se la difesa è risultata assente o sostituita in modo episodico per più udienze, sussiste il rischio concreto di nullità degli atti e della successiva sentenza per violazione dell'effettività del diritto di difesa; in tali casi il giudice di legittimità può annullare senza rinvio.
  • La disciplina di art. 107 e 108 c.p.p. va letta in modo sistematico: la differita efficacia della rinuncia è compatibile con l'obbligo del giudice di adottare immediatamente misure (nomina d'ufficio e, se necessario, concessione di un termine congruo) per assicurare l'effettività della difesa.
  • La designazione di sostituti 'prontamente reperibili' (art. 97, comma 4) è concepita come misura temporanea e non può essere utilizzata sistematicamente per eludere l'obbligo di garantire un difensore effettivo e stabile.
  • In situazioni analoghe, il difensore nominato d'ufficio deve eccepire tempestivamente la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p.; l'eccezione tempestiva è idonea a far valere il vizio anche in sede di appello e legittimità.
  • Se si ravvisano elementi soggettivi (per esempio reticenza dovuta a violenze o timore di sanzioni), tali questioni sostanziali possono essere valutate, ma non sottraggono al giudice l'obbligo primario di assicurare la regolare costituzione della difesa prima di procedere al merito.

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