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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era proprietario e locatore di un traliccio per antenne posto sul tetto di un centro commerciale; è stato imputato per il reato di cui all'art. 449 comma 1 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. per aver cagionato, per colpa, il crollo del traliccio durante un violento temporale creando pericolo per l'incolumità pubblica. La Corte ha ritenuto coesistenti concausa meteorologica (tromba d'aria) ed omissioni colpose: un progetto iniziale errato, una relazione di idoneità statica del 2008 basata su parametri di calcolo sbagliati, l'autorizzazione ripetuta da parte dell'Albertinazzi alla posa di ulteriori antenne e parabole dopo la verifica del 2008 senza accertare gli effetti sulla stabilità, e l'ignorare segnali di instabilità segnalati da terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte territoriale. È stata confermata la valutazione che la posizione di garanzia gravasse sull'imputato in quanto proprietario/titolare di poteri dispositivi sul traliccio, e che le omissioni colpose integrassero il nesso causale con il crollo, nonostante la presenza di una tromba d'aria come concausa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 449 cod. pen. comma 1

    Norma richiamata per il titolo di reato relativo ai disastri colposi; applicata in relazione all'art. 434 c.p. per la rilevanza del crollo con pericolo per l'incolumità pubblica.

  • art. 434 cod. pen.

    Riferimento al tipo di reato concernente il crollo o disastro che mette in pericolo l'incolumità pubblica, collegato alla fattispecie colposa accertata.

  • art. 40 comma 2 cod. pen.

    Principio sulla posizione di garanzia; il ricorso contestava il trasferimento della posizione di garanzia al conduttore, ma la Corte ha ritenuto che tale posizione rimanesse in capo al proprietario che esercitava poteri di controllo e autorizzazione sulle modifiche.

  • art. 1575 cod. civ.

    Richiama l'obbligo del locatore non solo di consegnare la cosa in buono stato ma di conservarla in condizioni idonee all'uso convenuto; la Corte ha ritenuto che questo obbligo imponeva al proprietario di garantire la staticità nel tempo e costituisce base per la posizione di garanzia.

  • art. 1576 cod. civ.

    Norma richiamata insieme all'art. 1575 per la disciplina delle obbligazioni del locatore in tema di manutenzione e sicurezza della cosa locata.

  • clausola contrattuale (art. 7 ultimo comma del contratto di locazione 03/11/1997)

    a propria cura e spese ai lavori per mettere il traliccio in condizioni di sicurezza e all'eventuale rinforzo delle strutture

    La Corte ha ritenuto che tale clausola rimanga volta a ripartire gli oneri di adeguamento al momento della consegna e non esime il proprietario dall'obbligo generale di conservazione e sicurezza nel tempo; quindi non trasferisce automaticamente la posizione di garanzia al conduttore.

Massime di principio

  • La presenza di una clausola contrattuale che attribuisce al conduttore l'onere di adeguamento iniziale non comporta automaticamente il trasferimento della posizione di garanzia sul proprietario; il proprietario rimane tenuto alla conservazione e alla sicurezza dell'opera nel tempo ai sensi dell'art. 1575 c.c.
  • Chi esercita poteri dispositivi o autorizza modifiche a una struttura (es. autorizzando installazioni o rimozioni di antenne) può assumere una posizione di controllo/garanzia rispetto al rischio derivante dalla struttura stessa.
  • Segnalazioni ripetute e verifiche tecniche che evidenziano criticità pongono a carico del titolare dell'obbligo di conservazione l'onere di adottare tempestive verifiche e misure correttive; l'inerzia può configurare colpa omissiva.
  • La sussistenza di una concausa naturale (es. tromba d'aria) non esclude la responsabilità se l'evento dannoso è anche riconducibile a precedenti omissioni colpose che hanno reso la struttura vulnerabile.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione libera della prova tecnica: critiche generiche alle conclusioni del consulente tecnico sono insufficienti; la difesa deve proporre argomentazioni tecniche o consulenze contrarie nel corso dell'istruttoria.
  • Per evitare responsabilità è fondamentale documentare interventi di manutenzione e verifiche statiche aggiornate, e conservare prove di aver vietato o regolamentato installazioni che possano alterare la stabilità.

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