Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato le pronunce di responsabilità pronunciate in fase abbreviata per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990), contestando, a seconda della posizione: nullità e vizi procedurali per mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis dopo la trasmissione degli atti; insufficienza e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico (mancanza del requisito di stabilità, organizzazione e apporto non episodico); inesistenza o debolezza delle prove per singoli episodi (sequestro mancante, 'droga parlata'); errore nel riconoscimento delle voci nelle intercettazioni; errata riconduzione di ruoli (promotore/organizzatore/dirigente versus semplice corriere o concorrente) e contestazione della determinazione della pena e del rifiuto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la ricostruzione fattuale delle sentenze di merito (trattandosi di doppia conforme), ritenendo provata l'esistenza di un sodalizio criminoso articolato sull'asse Napoli-Palermo e la partecipazione dei singoli imputati nei ruoli contestati: Greco come riferimento/leader del gruppo napoletano, Cracolici con ruolo organizzativo/raccordo e fornitore per la cellula palermitana, Marano come trait d'union e con ruolo di rilievo, Marino e Failla come acquirenti/stabili canali di distribuzione, Battinelli come corriere e Fiorillo come staffetta. Sono state respinte le censure sulla mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415 bis (non necessaria in assenza di novità investigative), sul valore probatorio delle intercettazioni e dei riscontri (GPS, tabulati, conversazioni) e sulle questioni di riconoscimento vocale e quantificazione delle pene; pertanto sono confermate le condanne e le pene così come riformulate in appello.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Articolo relativo al reato di detenzione e cessione di stupefacenti: utilizzato per qualificare singoli episodi di trasporto/cessione; la Corte ritiene che, ove siano presenti intercettazioni e riscontri, possano fondare la responsabilità per singoli fatti.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Articolo sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza richiama i tre requisiti essenziali (patto associativo, disponibilità di risorse con stabilità, apporto individuale non episodico) e ne ritiene sussistente la violazione alla luce di intercettazioni, tracciamenti GPS e modalità operative ricorrenti.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di impugnazione)
Norma richiamata come parametro per valutare le doglianze di nullità, vizio di motivazione o erronea applicazione di legge; la Corte ritiene le censure non fondate secondo i profili indicati dall'art. 606.
Codice di procedura penale, art. 415 bis
Norma sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la Corte afferma che, dopo una dichiarazione di incompetenza territoriale e trasmissione degli atti, non è necessaria nuova notifica dell'avviso se non sono emerse novità investigative o nuove contestazioni.
Codice di procedura penale, art. 192
Regola sulla valutazione delle intercettazioni e della cosiddetta 'droga parlata': richiede particolare attenzione e rigore; la Corte ha applicato questo principio ritenendo però che le intercettazioni fossero corroborate da altri elementi probatori (GPS, tabulati, sequestri, comportamenti) e dunque sufficienti.
Codice di procedura penale, artt. 533, 546, 604
Norme procedurali richiamate in relazione ai profili di motivazione e alle questioni di rito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle sentenze di merito e la dimostrazione della causa di giustificazione o meno delle eccezioni sollevate.
Codice penale, artt. 62 bis, 81 comma finale, 133
Norme sulla determinazione della pena, recidiva, applicazione delle circostanze attenuanti generiche e aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena operata dal giudice di merito e motivata la negazione delle attenuanti generiche per la gravità e la diuturnità dell'attività.
Norme costituzionali e principi processuali (artt. 3, 24, 25, 27, 111 Cost.)
Censure difensive basate su garanzie costituzionali e diritti di difesa sono state esaminate e respinte: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata compressione dei diritti processuali in assenza di novità investigative che richiedessero nuova notifica.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono tre elementi: patto associativo tra almeno tre persone, disponibilità stabile di risorse/mezzi e apporto individuale apprezzabile non episodico; anche una struttura minima può essere sufficiente.
- Intercettazioni, tracciamenti GPS e tabulati telefonici, se letti nel loro complesso e corredati da riscontri, possono integrare prova idonea a dimostrare sia singoli episodi che la stabile partecipazione ad una struttura criminale.
- La 'droga parlata' (intercettazioni senza sequestro) richiede valutazione rigorosa e, se ci sono più ricostruzioni possibili, la condanna deve poggiare su elementi dotati di elevata credibilità razionale e, quando presenti, su riscontri esterni.
- Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale e la trasmissione degli atti, non è necessaria la nuova notifica dell'avviso ex art. 415 bis ove non siano emerse nuove indagini o nuove contestazioni che modifichino il quadro probatorio; la mancata rinnovazione non determina automaticamente nullità.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logica e la non contraddittorietà della motivazione; non è necessario che il giudice elenchi tutti gli elementi favorevoli.
- Il riconoscimento di ruoli all'interno di un sodalizio può essere desunto dalla ripetitività delle condotte, dai compiti ricorrenti (es. corriere, staffetta, raccoglitore di pagamenti), dalle comunicazioni intercettate e dai riscontri materiali (es. GPS, luoghi frequenti, sequestri).
- Le censure procedurali basate su nullità formali devono dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa o la violazione di un atto indispensabile; la semplice irregolarità formale non è di per sé sufficiente a rimettere in discussione la motivazione probatoria.
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