Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che ha riformato in parte la decisione di primo grado: mentre aveva assolto l'imputato dal capo A, lo ha ritenuto responsabile del reato (capo B) contemplato dall'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 115/2002 per non avere comunicato, dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che nel 2016 il nucleo familiare aveva un reddito complessivo di €22.883,00 superiore al limite di legge (€14.627,14). Aggravante per aver mantenuto l'ammissione al beneficio. Il ricorso in Cassazione si fonda su quattro motivi: 1) violazione di legge e mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (contestazione sul reddito familiare vs reddito individuale e sull'eventuale continuazione del reato); 2) mancata assunzione di prova decisiva (mancata escussione della madre, Casadei Maria Antonietta); 3) contraddittorietà sulla ripartizione dei compiti di comunicazione/rettifica dei redditi (difesa sostiene che spettasse all'Autorità giudiziaria dopo revoca dell'Agenzia delle Entrate); 4) inesistenza del presupposto per il capo B in relazione alla riforma del capo A (diversi profili temporali e fattuali).

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha considerato il reddito rilevante ai fini del gratuito patrocinio la somma dei redditi del nucleo familiare ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217. Ha escluso l'applicabilità di art. 131-bis per la sussistenza di reiterazione (anche la dichiarazione per il 2016 era falsa, con reddito familiare di circa €50.000). Ha ritenuto irrilevante la mancata escussione della madre, non essendo indispensabile per decidere; ha rigettato la tesi secondo cui l'onere della comunicazione spettasse all'Autorità giudiziaria, ribadendo che l'imputato è tenuto a comunicare la variazione reddituale; e ha chiarito che i capi A e B riguardano profili temporali diversi (2015 vs 2016), giustificando autonome valutazioni. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata per contestare la falsità dell'attestazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie penale per la mancata comunicazione del superamento del limite reddituale.

  • Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 2

    Interpretazione della Corte: per valutare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio si considera la somma dei redditi dell'interessato e dei familiari conviventi (reddito familiare).

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato nel contesto della censura sulla presunta continuazione del reato; la Corte ha ritenuto che non sussiste un unico disegno criminoso continuato tra i fatti relativi a periodi diversi (2015 vs 2016).

  • Codice penale, art. 131-bis

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della reiterazione del comportamento (anche la dichiarazione per il 2016 risultava falsa), incompatibile con l'istituto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 13265 del 28/01/2004 - Zen)

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui per il gratuito patrocinio va considerato il reddito complessivo del nucleo familiare convivente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 - Ricci)

    Richiamata per il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va disposta solo se indispensabile; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria l'escussione della madre per decidere.

Massime di principio

  • Ai fini del gratuito patrocinio lo stato reddituale da valutare è quello del nucleo familiare convivente (somma dei redditi), non solo il reddito individuale.
  • Chi ottiene l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione reddituale che superi i limiti di legge; l'omessa comunicazione può integrare reato anche se il reddito deriva da familiari conviventi.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se sussiste una reiterazione del comportamento illegittimo o se la condotta è giudicata non di minima offensività rispetto al bene protetto.
  • La mancata audizione di un testimone (es. familiare) non impedisce di decidere se il giudice ritiene che il materiale probatorio raccolto sia già idoneo; la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale e richiede che l'istruttoria originaria sia insufficiente.
  • Fattispecie riferite a periodi diversi (anni fiscali distinti) possono costituire profili autonomi di responsabilità penale e dunque essere valutate separatamente.
  • Le questioni procedurali circa chi deve rettificare le conseguenze di una variazione reddituale (es. revoca dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate) non esonerano l'interessato dall'obbligo di comunicazione: la competenza dell'autorità riguarda poi gli effetti giuridici della variazione.
  • In situazioni analoghe è prudente: verificare e dichiarare correttamente il reddito familiare prima di richiedere il beneficio, comunicare tempestivamente ogni variazione e conservare documentazione che dimostri l'assenza di conoscenza personale di redditi altrui, qualora rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.