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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 sostenendo l'insufficienza e l'illogicità della motivazione della Corte d'appello, dedotta l'esclusivo fondamento probatorio nelle intercettazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri. Critiche specifiche: per Gjepali Baki contestata l'inferenza del viaggio a Chiari e la connessione con il rinvenimento di sostanza in casa di terzi; per Baku Saimir e Gjepali Donaldo censurate la mancata prova materiale (assenza di sequestro sul furgone), l'insufficienza delle intercettazioni a provare la cessione, la mancata considerazione delle dichiarazioni rese da Baku Saimir (che parlava di un prestito riconducibile alle conversazioni) e la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi per cassazione manifestamente inammissibili. Motivazione: confermato che, in caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si integrano e la verifica di legittimità è limitata alla coerenza e sufficienza della motivazione; i giudici di merito hanno effettuato un esame rigoroso delle intercettazioni, cui si aggiunge il rinvenimento successivo di 239 grammi di cocaina nell'abitazione di un altro imputato, elementi ritenuti idonei a escludere ragionevoli dubbi. Le censure difensive sono state ritenute generiche o incompatibili con la ricostruzione dei giudici di merito. Esito pratico: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 1

    Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la prova del delitto possa desumersi anche dalle intercettazioni quando queste, analizzate rigorosamente, consentono di ricostruire quantitativi e modalità della condotta illecita

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Previsione sulla riqualificazione per quantitativi inferiori: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che non hanno riconosciuto la riqualificazione, avendo valutato le conversazioni e gli importi come indicativi di quantitativi non trascurabili

  • Disp. att. c.p.p. art. 173, comma 1

    Norma procedurale che regola i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti hanno presentato i motivi ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e inammissibili

  • Codice di procedura penale art. 192

    Norma relativa alla valutazione delle prove e al principio di formazione della prova: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente esercitato il vaglio probatorio, senza violare principi applicabili

  • Codice di procedura penale art. 533, comma 1

    Norma collegata all'appello e al sindacato di merito: i ricorrenti avevano invocato violazioni procedurali ma la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e non viziata

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento della somma prevista (euro 3.000 ciascuno)

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della coerenza e completezza della motivazione complessiva; non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Le intercettazioni, se analizzate con rigore e integrate da altri elementi, possono costituire prova idonea a provare detenzione e cessione di stupefacenti, compresa la possibilità di desumere quantitativi e valore economico dalle conversazioni.
  • L'assenza di sequestro materiale sul luogo indicato non esclude la responsabilità quando esistono riscontri indiziari solidi (conversazioni, comportamenti successivi, rinvenimenti collegabili).
  • Le censure generiche o basate su alternative interpretative dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorrente deve individuare vizi motivazionali specifici e manifesti per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
  • Le dichiarazioni dell'imputato devono essere valutate nel contesto probatorio: se incompatibili con il tenore delle intercettazioni o con altri elementi, possono essere ritenute prive di valida portata esimente o attenuante.
  • Nel giudizio di legittimità è essenziale dimostrare che la motivazione del giudice del merito sia manifestamente illogica o carente; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa dei fatti.

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