Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte civile lamentando un vizio totale di motivazione rispetto alle doglianze d'appello concernenti le statuizioni civili e censurando la conferma della condanna al pagamento di una provvisionale. Inoltre solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. con riferimento al principio di presunzione di innocenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (la critica doveva essere specifica e argomentata). Ha poi confermato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. è infondata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 182/2021. Ha rilevato inoltre che la statuizione sulla provvisionale è decisione discrezionale e non impugnabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). In primo grado e in appello il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, mentre la responsabilità civile e la provvisionale nei confronti della parte civile erano state confermate dall'appello.
Norme richiamate
quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili
La norma consente al giudice d'appello di decidere sulle pretese civili anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto la compatibilità della norma con i principi invocati, respingendo le censure di incostituzionalità.
Richiama i requisiti formali dell'atto di impugnazione: il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la mancata specificità comporta inammissibilità.
Unitamente all'art. 581, stabilisce i presupposti di ammissibilità dei motivi di impugnazione; la Cassazione applica questi criteri per dichiarare inammissibili i ricorsi che non si confrontano con la motivazione impugnata.
Consente la condanna alla cassa delle ammende per cause di inammissibilità dovute a colpa dell'autore del ricorso; qui la Corte ha liquidato una somma equa tenendo conto dei profili di colpa.
Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021
La pronuncia è richiamata per affermare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 578 c.p.p.; la Corte di cassazione si è conformata al principio espresso dalla Consulta.
Giurisprudenza di legittimità (esempi: Sez.6 n. 8700/2013; Sez.3 n. 25533/2021; Sez.2 n. 44859/2019; Sez.2 n. 43886/2019)
La giurisprudenza consolidata è richiamata per due principi: (1) il motivo di impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; (2) la statuizione sulla provvisionale è atto discrezionale non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione non espone una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, è destinato ad essere dichiarato inammissibile per difetto formale.
- Quando in appello il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice può comunque decidere sui profili civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; censure di incostituzionalità su questa disposizione sono state ritenute infondate dalla giurisprudenza costituzionale.
- La concessione e la quantificazione di una provvisionale sono decisioni di natura discrezionale e meramente delibativa, normalmente non sindacabili in sede di ricorso per cassazione.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile per carenze argomentative, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per contestare profili civili derivanti da sentenza penale è necessario rivolgersi al grado e alle forme d'impugnazione che consentano un confronto puntuale con la motivazione; la mera ripetizione di doglianze senza specificazione non è efficace.
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