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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21290 - Corte di Cassazione

TRIBUTI - IN GENERE - Pasti somministrati ai dipendenti dal datore di lavoro - Ricavo ai fini delle imposte dirette - Esclusione - Applicabilità dell'IVA - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 1998, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, contestando maggiori ricavi per i pasti somministrati gratuitamente ai dipendenti e non contabilizzati come autoconsumo. Il valore era stato determinato applicando il prezzo minimo praticato ai clienti per la pensione completa o la mezza pensione. La società ha contestato sia la proroga dei termini di accertamento, sia la qualificazione dei pasti come ricavi e come operazioni imponibili IVA, sostenendo che si trattasse di prestazioni rese ai dipendenti, anche in adempimento di obblighi contrattuali, assimilabili alla mensa aziendale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla proroga dei termini di accertamento e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, stabilendo che i pasti somministrati ai dipendenti dal datore di lavoro non costituiscono ricavi ai fini delle imposte dirette e non sono soggetti a IVA. Il quinto motivo, relativo alla quantificazione del valore dei pasti, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62, ora art. 95, TUIR

    Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità.

    I beni prodotti o commercializzati dall'impresa, quando sono destinati ai dipendenti, devono essere considerati costi o spese dell'impresa e non ricavi. Ciò vale a maggior ragione quando la somministrazione è effettuata in adempimento di un obbligo contrattuale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, ora art. 85, TUIR

    Si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

    La disciplina dei ricavi per autoconsumo riguarda il consumo personale o familiare dell'imprenditore, non i beni o servizi attribuiti ai dipendenti, il cui valore non costituisce un componente positivo del reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 4 e n. 5

    L'autoconsumo personale o familiare dell'imprenditore può integrare una cessione imponibile IVA quando riguarda beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa. Tale disciplina non si applica automaticamente ai pasti consumati dai dipendenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3

    Le somministrazioni effettuate nelle mense aziendali non costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA. La Corte ha ritenuto coerente ricondurre alla medesima logica la somministrazione di pasti ai dipendenti da parte del datore di lavoro.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    La proroga biennale dei termini di accertamento si applica con riferimento al singolo anno d'imposta e opera quando, per quell'anno, il contribuente non si sia avvalso delle definizioni previste dagli articoli da 7 a 9 della stessa legge. L'utilizzo di tali definizioni per altri anni non impedisce la proroga.

Massime di principio

  • La somministrazione gratuita di pasti ai dipendenti, soprattutto quando deriva da un obbligo contrattuale o rientra in un'organizzazione di mensa aziendale, non deve essere trattata come vendita o autoconsumo dell'imprenditore ai fini delle imposte dirette.
  • Il valore dei pasti forniti ai dipendenti non costituisce, di per sé, un ricavo presunto dell'impresa; può invece essere rilevante come costo o spesa per il personale, secondo le regole fiscali applicabili.
  • Ai fini IVA occorre distinguere tra autoconsumo personale dell'imprenditore, potenzialmente imponibile, e consumo dei pasti da parte dei dipendenti, che non è automaticamente una cessione gratuita imponibile.
  • La disciplina delle mense aziendali e la natura complessiva dell'operazione sono elementi centrali per escludere l'imponibilità IVA; va valutato anche se prevalgano la fornitura di alimenti o eventuali servizi accessori.
  • Le proroghe dei termini di accertamento previste da una norma di condono o definizione devono essere verificate anno per anno, senza estendere automaticamente gli effetti delle scelte fiscali effettuate per periodi d'imposta diversi.

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