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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31021/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di tempestiva querela in relazione al reato di appropriazione indebita e aveva rideterminato la pena per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il ricorso era articolato in tre motivi: (1) violazione di legge processuale per avere la Corte territoriale corretto il dispositivo senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza contraddittorio, in asserita violazione dell'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art. 130 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 130 c.p.p. e abnormità del provvedimento, poiché la correzione avrebbe trasformato un dispositivo di proscioglimento in una statuizione di condanna, eccedendo i limiti della correzione di errore materiale; (3) motivazione apparente quanto al dolo del reato di cui all'art. 388 c.p., deducendosi l'assenza di prova della conoscenza effettiva da parte dell'imputato del provvedimento civile di ordine di consegna della documentazione condominiale, non essendo stata acquisita la relata di notifica e non essendo sufficiente la successiva esibizione della documentazione in sede di sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla correzione del dispositivo e, comunque, assorbente il terzo motivo. Ha osservato che la correzione del dispositivo senza contraddittorio integra una nullità generale deducibile solo se sussiste un concreto interesse a partecipare all'udienza, interesse che nel caso era presente, perché il provvedimento de plano aveva privato l'imputato della possibilità di interloquire su una decisione sfavorevole. Ha inoltre rilevato che la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. era stata utilizzata non per eliminare una mera difformità materiale, ma per modificare essenzialmente il contenuto decisorio del dispositivo, sostituendo al proscioglimento letto in udienza una conferma della condanna per il reato di cui all'art. 388 c.p., operazione non consentita. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente sull'elemento soggettivo del reato ex art. 388 c.p., poiché aveva desunto la consapevolezza dell'inottemperanza dal successivo sequestro della documentazione, dato logicamente insufficiente a provare la conoscenza del provvedimento civile. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Norma richiamata per il capo di imputazione relativo all'appropriazione indebita della documentazione condominiale; in appello è stato dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.

  • art. 388 c.p.

    Norma applicata al fatto di mancata ottemperanza a un ordine del giudice civile di consegnare documentazione condominiale; la Cassazione censura la motivazione perché non dimostra la conoscenza effettiva del provvedimento e quindi il dolo.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la correzione del provvedimento avrebbe richiesto il previo contraddittorio camerale.

  • art. 130 c.p.p.

    Disciplina la correzione di errori materiali; la Corte afferma che non può essere usata per modificare in senso sostanziale il dispositivo e sostituire un proscioglimento con una condanna.

  • art. 178 c.p.p.

    La mancata fissazione dell'udienza camerale nella correzione dell'errore materiale dà luogo a nullità generale deducibile se il ricorrente allega un concreto interesse a parteciparvi.

  • art. 547 c.p.p.

    Richiamato nel passaggio in cui si ribadisce che il contrasto tra dispositivo e motivazione può essere risolto, in via ordinaria, con correzione dell'errore materiale della motivazione, non del dispositivo.

  • art. 700 c.p.c.

    Provvedimento d'urgenza civile la cui conoscenza da parte dell'imputato era rilevante ai fini del reato ex art. 388 c.p.

  • art. 699-terdecies c.p.c.

    Richiamato solo come dato fattuale inconferente, perché il verbale assembleare anteriore al provvedimento civile non prova la consapevolezza dell'ordine poi disatteso.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per incidere sul contenuto decisorio della sentenza e sostituire ex post un dispositivo di proscioglimento con una condanna; il rimedio è ammissibile solo per eliminare divergenze realmente materiali e non per riconsiderare il merito della decisione.
  • La mancata fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di correzione dell'errore materiale determina una nullità generale soltanto se la parte deduce un concreto interesse a partecipare al contraddittorio.
  • Nel reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la prova dell'elemento soggettivo non può desumersi dalla sola successiva permanenza o restituzione coattiva della cosa o documentazione, poiché ciò dimostra l'indebita detenzione ma non la consapevolezza dell'ordine giudiziale violato.
  • La conoscenza del provvedimento giudiziale è un dato decisivo per la configurazione del dolo nel reato ex art. 388 c.p.; in difetto di prova specifica della notifica o di altra effettiva cognizione, la motivazione è carente.
  • Il contrasto tra dispositivo e motivazione, quando riguardi un mero errore materiale, si risolve normalmente attribuendo prevalenza al dispositivo letto in udienza; tale regola non opera però se la pretesa correzione comporta una modifica sostanziale del decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorrezione dell'errore materialeEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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