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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12974/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo del 15/02/2023 che, pur avendo condannato Cuni per il reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.) alla pena di quattro anni di reclusione e euro 1.200 di multa, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge (art. 545-bis c.p.p. e art. 59 L. n. 689/1981), sostenendo che, per effetto della riforma "Cartabia" (d.lgs. 10/10/2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022), l'art. 59 L. 689/1981 vieterebbe la sostituzione della pena nei confronti di chi è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (tra cui la rapina aggravata), salvo riconoscimento della specifica attenuante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che al momento della commissione del reato (09/06/2022) l'art. 59 della L. n. 689/1981 aveva una formulazione diversa e non escludeva la sostituzione della pena per i condannati per rapina aggravata. Le modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" (entrate in vigore il 30/12/2022) sono di portata sostanziale e, essendo meno favorevoli all'imputato, non possono essere applicate retroattivamente ai procedimenti pendenti; pertanto doveva applicarsi la disciplina più favorevole vigente al tempo del fatto, che legittimava la sostituzione della pena nel caso di Cuni. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale è respinto.

Norme richiamate

  • art. 59, Legge 24 novembre 1981, n. 689 (formulazione vigente al 09/06/2022)

    La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a ((tre anni)) di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

    La Corte ha ritenuto che questa fosse la disciplina applicabile al tempo del fatto e che, non prevedendo un divieto specifico per la rapina aggravata, consentiva la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva nei limiti e requisiti previsti.

  • art. 59, Legge 24 novembre 1981, n. 689 (formulazione successiva alla riforma "Cartabia")

    La pena non può essere sostituita "nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale".

    Questa formulazione, entrata in vigore il 30/12/2022, introduce un divieto più restrittivo che avrebbe escluso l'accesso alla sostituzione della pena per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis; tuttavia è norma successiva e meno favorevole rispetto alla situazione temporale del fatto, dunque non applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti.

  • art. 4-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354

    Nel testo della sentenza è richiamata la presenza della rapina aggravata tra i reati indicati dall'art. 4-bis.

    L'art. 4-bis elenca reati per i quali possono operare particolari restrizioni/ostatività nell'accesso a benefici penitenziari; la disputa verte sull'applicabilità di tale elencazione in relazione alla versione normativa vigente al momento del fatto.

  • art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.

    Riferimento alla qualificazione del fatto per cui Cuni è stato condannato: rapina e rapina aggravata.

    Qualifica sostanziale del reato; rilevante solo nella misura in cui l'aggravante poteva determinare, secondo la nuova disciplina, l'appartenenza alla categoria di reati ostativi.

  • art. 20-bis, cod. pen.

    La pena detentiva è stata sostituita con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.

    Norma che riguarda la possibilità di sostituire la pena detentiva con forme di esecuzione in ambito domiciliare; applicata dal G.I.P. nella sentenza impugnata.

  • art. 545-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione (violazione di legge invocata).

    Norma processuale citata a supporto del motivo di ricorso per presunta violazione di legge nella concessione della misura sostitutiva; la Corte non ha ritenuto fondato tale rilievo alla luce dell'applicabilità della disciplina anteriore al fatto.

  • art. 2, cod. pen. (principio del favor rei / irretroattività della norma più grave)

    Nel provvedimento è richiamato il principio secondo cui, in caso di modifica normativa in senso sfavorevole, va applicata la norma più favorevole al reo.

    La Corte ha applicato la regola secondo cui, per i procedimenti pendenti, deve essere data applicazione alla disciplina sostanziale più favorevole all'imputato; perciò non ha potuto applicare retroattivamente le restrizioni introdotte dalla riforma Cartabia.

Massime di principio

  • Quando una norma sostanziale viene modificata dopo il fatto, al processo si applica la disciplina più favorevole all'imputato: le modifiche più sfavorevoli non si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti.
  • Per valutare l'ammissione a misure sostitutive (es. detenzione domiciliare) occorre riferirsi alla formulazione dell'art. 59 L. 689/1981 vigente al momento della commissione del reato o, se più favorevole, quella successiva: va confrontata concretamente la portata delle diverse versioni.
  • L'inclusione di un reato in elenchi ostativi (es. art. 4-bis L. 354/1975) può escludere benefici solo se tale esclusione risultava applicabile al momento del fatto o se la nuova norma favorevole al reo non sussiste; viceversa la nuova norma restrittiva non si estende retroattivamente.
  • I motivi di ricorso basati su una lettura della norma post-riforma devono verificare la temporalità dell'evento: contestare la concessione di una sostituzione della pena richiede dimostrare che la disciplina restrittiva fosse gia  vigente al momento del fatto o applicabile senza violare il principio di favor rei.
  • In presenza di conflitto tra norme (versioni diverse), il giudice deve operare una comparazione concreta per identificare quale sia la norma di maggior favore e applicarla al caso concreto.

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