Cassazione Penale, Sentenza n. 12974/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo del 15/02/2023 che, pur avendo condannato Cuni per il reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.) alla pena di quattro anni di reclusione e euro 1.200 di multa, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge (art. 545-bis c.p.p. e art. 59 L. n. 689/1981), sostenendo che, per effetto della riforma "Cartabia" (d.lgs. 10/10/2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022), l'art. 59 L. 689/1981 vieterebbe la sostituzione della pena nei confronti di chi è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (tra cui la rapina aggravata), salvo riconoscimento della specifica attenuante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che al momento della commissione del reato (09/06/2022) l'art. 59 della L. n. 689/1981 aveva una formulazione diversa e non escludeva la sostituzione della pena per i condannati per rapina aggravata. Le modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" (entrate in vigore il 30/12/2022) sono di portata sostanziale e, essendo meno favorevoli all'imputato, non possono essere applicate retroattivamente ai procedimenti pendenti; pertanto doveva applicarsi la disciplina più favorevole vigente al tempo del fatto, che legittimava la sostituzione della pena nel caso di Cuni. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale è respinto.
Norme richiamate
art. 59, Legge 24 novembre 1981, n. 689 (formulazione vigente al 09/06/2022)
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a ((tre anni)) di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.
La Corte ha ritenuto che questa fosse la disciplina applicabile al tempo del fatto e che, non prevedendo un divieto specifico per la rapina aggravata, consentiva la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva nei limiti e requisiti previsti.
art. 59, Legge 24 novembre 1981, n. 689 (formulazione successiva alla riforma "Cartabia")
La pena non può essere sostituita "nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale".
Questa formulazione, entrata in vigore il 30/12/2022, introduce un divieto più restrittivo che avrebbe escluso l'accesso alla sostituzione della pena per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis; tuttavia è norma successiva e meno favorevole rispetto alla situazione temporale del fatto, dunque non applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti.
art. 4-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354
Nel testo della sentenza è richiamata la presenza della rapina aggravata tra i reati indicati dall'art. 4-bis.
L'art. 4-bis elenca reati per i quali possono operare particolari restrizioni/ostatività nell'accesso a benefici penitenziari; la disputa verte sull'applicabilità di tale elencazione in relazione alla versione normativa vigente al momento del fatto.
art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Riferimento alla qualificazione del fatto per cui Cuni è stato condannato: rapina e rapina aggravata.
Qualifica sostanziale del reato; rilevante solo nella misura in cui l'aggravante poteva determinare, secondo la nuova disciplina, l'appartenenza alla categoria di reati ostativi.
La pena detentiva è stata sostituita con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
Norma che riguarda la possibilità di sostituire la pena detentiva con forme di esecuzione in ambito domiciliare; applicata dal G.I.P. nella sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione (violazione di legge invocata).
Norma processuale citata a supporto del motivo di ricorso per presunta violazione di legge nella concessione della misura sostitutiva; la Corte non ha ritenuto fondato tale rilievo alla luce dell'applicabilità della disciplina anteriore al fatto.
art. 2, cod. pen. (principio del favor rei / irretroattività della norma più grave)
Nel provvedimento è richiamato il principio secondo cui, in caso di modifica normativa in senso sfavorevole, va applicata la norma più favorevole al reo.
La Corte ha applicato la regola secondo cui, per i procedimenti pendenti, deve essere data applicazione alla disciplina sostanziale più favorevole all'imputato; perciò non ha potuto applicare retroattivamente le restrizioni introdotte dalla riforma Cartabia.
Massime di principio
- Quando una norma sostanziale viene modificata dopo il fatto, al processo si applica la disciplina più favorevole all'imputato: le modifiche più sfavorevoli non si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti.
- Per valutare l'ammissione a misure sostitutive (es. detenzione domiciliare) occorre riferirsi alla formulazione dell'art. 59 L. 689/1981 vigente al momento della commissione del reato o, se più favorevole, quella successiva: va confrontata concretamente la portata delle diverse versioni.
- L'inclusione di un reato in elenchi ostativi (es. art. 4-bis L. 354/1975) può escludere benefici solo se tale esclusione risultava applicabile al momento del fatto o se la nuova norma favorevole al reo non sussiste; viceversa la nuova norma restrittiva non si estende retroattivamente.
- I motivi di ricorso basati su una lettura della norma post-riforma devono verificare la temporalità dell'evento: contestare la concessione di una sostituzione della pena richiede dimostrare che la disciplina restrittiva fosse gia vigente al momento del fatto o applicabile senza violare il principio di favor rei.
- In presenza di conflitto tra norme (versioni diverse), il giudice deve operare una comparazione concreta per identificare quale sia la norma di maggior favore e applicarla al caso concreto.
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