Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19090/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dalla sottoscrizione di più contratti assicurativi collegati a operazioni di investimento, che la parte attrice assumeva essere stati conclusi con firma apocrifa tramite un promotore finanziario. In primo grado erano state accolte le domande di nullità dei contratti, di restituzione dei premi versati e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello la banca aveva contestato, tra l'altro, la prova e la quantificazione del danno; la corte territoriale aveva rideterminato l'importo risarcitorio, escludendo la duplicazione tra la restituzione dei premi assicurativi e la liquidazione del danno. Il ricorso per cassazione proposto dalla parte attrice era stato rigettato con ordinanza, dichiarando inammissibili o infondati i motivi relativi alla procura della banca, alla prova del danno, alla detrazione delle somme già oggetto di condanna restitutoria, alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e alle spese. Con il successivo ricorso per revocazione la ricorrente deduceva due errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: il primo perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non specifico il motivo di ricorso sulla invalidità della procura della banca, senza considerare i richiami contenuti nel ricorso; il secondo perché la Corte avrebbe male percepito il contenuto del quinto motivo, assumendo che il capo sulla restituzione dei premi e quello sul risarcimento riguardassero la medesima posta, quando invece erano, secondo la ricorrente, somme distinte e autonome.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché l'ordinanza revocanda aveva effettivamente preso in considerazione il richiamo alle deduzioni svolte in appello, ma aveva espresso una valutazione giuridica sulla loro insufficienza ai fini della specificità del motivo. Ha inoltre escluso che il secondo motivo potesse fondare revocazione, poiché esso riproponeva la stessa censura già esaminata e disattesa, senza evidenziare una falsa percezione dei fatti, ma soltanto una diversa lettura della ratio decidendi. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La validità della procura alle liti è stata scrutinata in relazione ai requisiti formali richiesti dalla norma, ma la doglianza della ricorrente è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un riesame del fatto e della prova, precluso in cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta non cogliente la ratio della decisione, poiché il giudice di merito aveva escluso la duplicazione di poste già riconosciute, non negato il diritto alla restituzione.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata considerata non autonoma e quindi non idonea a scardinare la decisione impugnata.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è stato escluso perché non basta una diversa valutazione giuridica o interpretativa: occorre una svista percettiva su un fatto decisivo e incontroverso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è stata ricondotta ai limiti dell'errore di fatto, esclusi quando la Corte abbia comunque pronunciato sul motivo, pur con diversa motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice di legittimità ometta o travisi la percezione di un fatto processuale o documentale decisivo e incontroverso; non ricorre quando la Corte abbia esaminato il motivo, ma lo abbia respinto con una valutazione giuridica non condivisa dalla parte.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'interpretazione data dalla Corte alla specificità di un motivo di ricorso o alla ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sviluppare una censura astratta o diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
  • Quando il giudice di merito ha già distinto tra una condanna restitutoria e la quantificazione del danno risarcibile, la censura che ignori tale distinzione non attinge la ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.