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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17890/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica. In primo e secondo grado il ricorso era stato rigettato. In cassazione le società hanno dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché nella motivazione si affermava l'irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione, ma il dispositivo rigettava integralmente l'appello; (2) violazione della disciplina indicata come escludente la valorizzazione catastale dei vapordotti, perché esterni al perimetro dell'unità immobiliare o non ricompresi negli elenchi rilevanti; (3) violazione della stessa disciplina per alternatori e trasformatori, ritenuti impianti non stabilmente e irreversibilmente fissati al suolo; (4) nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., per mancato esame di una perizia tecnica decisiva sui costi e sul deprezzamento per vetustà; (5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per motivazione apparente dell'avviso di accertamento e per valorizzazione di beni non dichiarati nella DOCFA; (6) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittimità nel merito della rendita catastale rettificata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: la motivazione escludeva la rilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione, mentre il dispositivo rigettava l'appello, rendendo impossibile individuare con certezza il reale contenuto decisorio. La sentenza è stata quindi dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. Sono stati assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione utilizzato per denunciare il vizio di nullità della sentenza derivante da contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura della sentenza, la cui violazione può integrare nullità quando motivazione e dispositivo siano inconciliabili.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è denunciabile quando il decisum non sia intelligibile.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della pronuncia, non sanabile mediante correzione di errore materiale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare una perizia tecnica dedotta come decisiva.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per censurare la pretesa motivazione apparente dell'avviso di accertamento catastale.

  • art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931

    richiamato nella sentenza d'appello come base per escludere il rilievo catastale dei pozzi, ma la Cassazione non entra nel merito della sua interpretazione perché assorbe gli altri motivi.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione dell'adunanza camerale da remoto.

Massime di principio

  • Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, quando impedisce di individuare con certezza la statuizione effettiva del giudice, determina la nullità della decisione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
  • Non è consentito risolvere un contrasto decisivo tra motivazione e dispositivo qualificando il dispositivo come mero errore materiale, se dalla sentenza non è ricostruibile in modo univoco la volontà decisoria.
  • Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per vizio strutturale della decisione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • In sede tributaria, la motivazione della sentenza deve essere coerente con il dispositivo e idonea a rendere intellegibile la reale decisione adottata; altrimenti la pronuncia è nulla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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