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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19779/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il recupero disposto dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decisione della Commissione Europea che aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito di cui avevano beneficiato società a partecipazione pubblica. Iren sosteneva che il vantaggio fiscale fosse stato retrocesso al Comune di Torino mediante distribuzione di dividendi (Comune azionista per il 99,998%) e che, perciò, il recupero dovesse essere indirizzato nei confronti del socio pubblico/ente locale invece che della società stessa; chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi per cui la distribuzione di dividendi al socio pubblico esonera o trasferisce l'obbligo di recupero dall'impresa beneficiaria: il recupero deve essere rivolto all'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione illegittima, perché è su tale soggetto che si è determinato l'effetto distorsivo della concorrenza. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata definita manifestamente infondata. La società è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 30.000, e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU)

    Definiscono il divieto di aiuti di Stato e l'obbligo di recupero da parte dello Stato membro; la Corte richiama tali principi per giustificare l'obbligo nazionale di recupero nei confronti del beneficiario dell'aiuto.

  • Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio

    Stabiliscono modalità e principio del ripristino dello status quo ante a seguito di aiuti incompatibili; la Corte ritiene manifestamente infondata la richiesta di applicare tali norme per giustificare il trasferimento dell'obbligo al socio pubblico.

  • Decisione della Commissione 2003/193/CE

    art. 3 (Decisione del 5 giugno 2002)

    Dichiara incompatibile con il mercato comune l'esenzione fiscale in esame; costituisce il presupposto del recupero richiesto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'impresa beneficiaria.

  • Decreto-legge n. 331/1993, convertito con L. n. 427/1993

    Norma nazionale che ha previsto il regime di esenzione in questione; la Corte conferma l'obbligo di recupero delle imposte non versate in virtù di tale regime quando dichiarato incompatibile.

  • Legge n. 549/1995

    Ulteriore norma che ha previsto l'agevolazione fiscale oggetto del rilievo comunitario; rilevante ai fini dell'individuazione del vantaggio fiscale fruito dall'impresa.

  • Decreto-legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009

    Richiamato nel ricorso; non risulta avere inciso sulla fondatezza della tesi della ricorrente rispetto all'obbligo di recupero, secondo la Corte.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento formale del motivo di cassazione invocato (violazione di norme comunitarie/nazionali); la Corte lo valuta alla luce della giurisprudenza consolidata e lo dichiara infondato nel caso concreto.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992

    Norma procedurale citata nel motivare il ricorso; la Corte la prende in considerazione all'atto dell'esame del motivo ma respinge la prospettazione della ricorrente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il versamento del doppio contributo processuale in determinate ipotesi; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente.

Massime di principio

  • Il recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili deve essere indirizzato nei confronti dell'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione: il beneficiario diretto è il soggetto obbligato alla restituzione.
  • La distribuzione di utili/dividendi al socio pubblico non estingue né trasferisce automaticamente l'obbligo di recupero dell'aiuto: non c'è correlazione giuridica diretta tra mancato pagamento di imposte da parte dell'impresa e successiva scelta di distribuire utili ai soci.
  • Le imprese a partecipazione pubblica, incluse le cosiddette societa 'in house' o a partecipazione totalitaria, possono essere obbligate al recupero degli aiuti; la partecipazione pubblica non immunizza dall'obbligo di restituzione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE può essere respinta se la questione appare manifestamente infondata o già pacificamente risolta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
  • In contenziosi simili è essenziale distinguere la posizione dell'impresa beneficiaria da quella del socio: le azioni di recupero seguono il soggetto che ha conseguito il vantaggio economico sul mercato.
  • Dal punto di vista processuale, chi propone doglianze fondate su norme comunitarie deve motivare la rilevanza e l'incidenza delle stesse sui fatti; affermazioni generiche sul trasferimento del vantaggio ai soci sono insufficenti per sollevare la responsabilità dello Stato locale o del socio.

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