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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione della determinazione “REGISTRO GENERALE Numero 147 Data 29/01/2025 Proposta Numero 184 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 01 - Segreteria, Supporto Organi Istituzionali, Affari Generali, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Turismo, Cultura, Porto e Demanio Marittimo OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE DI UN'AREA SITA IN AGROPOLI - LOCALITÀ PORTO, AVENTE UNA CONSISTENZA DI MQ 400 CIRCA. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – IN FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA” e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: - prot. n. 17577 del 28/05/2024; - Determinazione n. 1216 del 04.07.2024; - determinazione n. 2003 del 07/11/2024 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva, all’operatore economico Marina Piccola s.a.s. (P. I.V.A. 0322256 065 2) con sede in Agropoli alla via Risorgimento 2, la procedura paraconcorsuale per il rilascio in concessione di un’area demaniale marittima avente una consistenza di circa mq 400 circa sita in Agropoli alla loc. Marina; - comunicazione prot. n. 35783 del 08/11/2024;

Giustizia amministrativa202500711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di conclusione positiva della conferenza di servizi per il rilascio di una concessione demaniale marittima, nonché determina di aggiudicazione della procedura comparativa e atti connessi

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina del 29 gennaio 2025, conclusiva in senso positivo della conferenza di servizi decisoria svolta in forma semplificata e asincrona per il rilascio della concessione di un’area demaniale marittima di circa 400 mq, nonché, tra gli altri atti, la determina di aggiudicazione definitiva del 7 novembre 2024 in favore della controinteressata. Con il primo gruppo di censure ha dedotto la violazione della regola autovincolante contenuta nell’avviso o nota del 28 maggio 2024, secondo cui l’esito della procedura era subordinato all’acquisizione dei permessi, autorizzazioni e nulla osta e all’esatto pagamento delle indennità di occupazione pregresse. In particolare, ha contestato l’aggiudicazione nonostante l’asserita mancanza di prova del pagamento, da parte dell’aggiudicataria, delle indennità riferite a una precedente ordinanza di demolizione e remissione in pristino. Con il secondo gruppo di censure ha dedotto che la determina conclusiva della conferenza di servizi fosse stata adottata senza che l’aggiudicataria avesse depositato tutta la documentazione necessaria al rilascio della concessione, come previsto dall’atto del 27 giugno 2024, che subordinava tale adempimento alla fase successiva all’aggiudicazione definitiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tardiva e quindi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., l’impugnazione della determina di aggiudicazione del 7 novembre 2024. Dagli atti risultava infatti che il ricorrente conoscesse già prima dell’adozione dell’aggiudicazione le vicende relative alla controinteressata e le circostanze prospettate come ostative all’aggiudicazione, compresa la presunta violazione della clausola relativa al pagamento delle indennità pregresse. La domanda di annullamento della determina conclusiva della conferenza di servizi è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse: una volta divenuta intangibile, per tardività, l’aggiudicazione, non residuava un interesse concreto alla caducazione dell’atto successivo della conferenza, anche perché il ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti il successivo provvedimento di concessione demaniale marittima n. 21 del 24 settembre 2025, con durata fino al 31 dicembre 2040, rilasciato in favore della controinteressata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 500 per ciascuno, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 18 Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione

    L’esito della procedura è subordinata all’acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni, anche endoprocedimentali, nulla osta, nonchè all’esatto adempimento inerente pagamento delle indennità di occupazione pregresse

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente come regola autovincolante della procedura, ma il giudice non ne ha esaminato il merito in ragione della tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della conferenza di servizi decisoria svolta in forma semplificata e asincrona, la cui determinazione conclusiva è stata impugnata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ritenuta possibile per la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Applicato per dichiarare irricevibile, in quanto tardiva, l’impugnazione della determina di aggiudicazione.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’atto conclusivo di una procedura comparativa deve essere proposta nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto e delle circostanze lesive; la conoscenza anticipata delle vicende poste a fondamento delle censure non consente di differire il termine sino all’adozione di atti successivi.
  • Quando l’aggiudicazione di un bene demaniale è divenuta intangibile per tardività dell’impugnazione, viene meno l’interesse concreto alla caducazione di un successivo atto procedimentale, quale la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, se tale atto non è autonomamente idoneo a rimettere in discussione l’esito della procedura.
  • L’omessa impugnazione con motivi aggiunti del successivo provvedimento finale di concessione demaniale può determinare il difetto di interesse alla contestazione del precedente atto conclusivo della conferenza di servizi, quando la concessione costituisca l’atto finale attributivo del bene.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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