Sentenza n. 2686/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione a) della certificazione attestante ore di sostegno scolastico, recante prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (24 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (24 ore settimanali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificazione delle ore di sostegno e P.E.I. relativi all’anno scolastico 2025/2026, con assegnazione iniziale di 18 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la certificazione delle ore di sostegno e il P.E.I. relativi alla figlia minore, riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992. Ha dedotto l’insufficienza dell’assegnazione iniziale di 18 ore settimanali rispetto alle esigenze della minore, affetta da disabilità intellettiva lieve e disturbo da alterazione globale dello sviluppo psicologico, nonché rispetto alle 24 ore settimanali di frequenza scolastica. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla copertura integrale delle ore di frequenza e l’adozione di una misura cautelare urgente. Sono state dedotte violazioni degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 della l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, della l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 della l. 241/1990.
La decisione
Dopo l’accoglimento della tutela cautelare monocratica, con ordine di riesaminare il P.E.I. e di assegnare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, l’amministrazione ha rivalutato la situazione della minore e ha assegnato ulteriori sei ore, raggiungendo la copertura complessiva di 24 ore settimanali per l’intero anno scolastico 2025/2026. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il bene della vita perseguito era stato integralmente conseguito in via amministrativa e che la prosecuzione del giudizio era divenuta inutile. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, in ragione della soccombenza virtuale; la quota a carico dell’amministrazione è stata liquidata in euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno in modo oggettivo l’utilità della decisione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
La tutela cautelare monocratica è stata accordata in presenza di estrema gravità e urgenza, con ordine di riesame degli atti e riformulazione del P.E.I.
La situazione di handicap grave della minore ha costituito il presupposto fattuale rilevante per la richiesta di una maggiore copertura delle ore di sostegno.
La ricorrente ha dedotto anche la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti scolastici impugnati; la sentenza non esamina nel merito tale censura per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente in via amministrativa il bene della vita richiesto dal ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
- In una controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno, l’adeguamento amministrativo dell’offerta educativa sino alla copertura richiesta dal ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando il soddisfacimento della pretesa avviene dopo l’instaurazione del giudizio e in esecuzione della tutela cautelare, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche compensandone parzialmente una quota.
Come è indicizzato
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