Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito sulla base di un mutuo fondiario stipulato nel 2006, i debitori proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il titolo esecutivo fosse invalido perché il finanziamento avrebbe superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che l'eventuale superamento della soglia non comportasse nullità del contratto. In appello i debitori insistevano sulla nullità del mutuo richiamando gli artt. 38 TUB e 1428 c.c.; la Corte d'appello respingeva l'impugnazione reputando non dimostrato il fatto posto a base della doglianza. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione degli artt. 112, 324, 346 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte territoriale affermato la congruità del valore del bene dato in garanzia nonostante la mancata proposizione di uno specifico motivo sul punto; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo alla stima del bene effettuata senza previo incarico peritale nonostante richiesta di CTU; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 2, TUB e della disciplina CICR, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere ritenuto congruo il valore cauzionale del bene senza considerare il valore attuale emerso in esito alla procedura esecutiva. Nel giudizio di legittimità interveniva anche una società cessionaria del credito quale successore a titolo particolare della banca originaria, ma la Corte ne escludeva l'ammissibilità dell'intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l'ammissibilità dell'intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità. Nel merito ha ritenuto infondate le censure, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 33719/2022: il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB non è elemento essenziale del contratto né presidio di validità del negozio, ma solo parametro integrativo dell'oggetto contrattuale fissato in ambito di vigilanza prudenziale; la sua violazione non determina nullità del mutuo, né la caduta automatica della garanzia ipotecaria. Inoltre, quando le parti abbiano voluto stipulare un mutuo fondiario e tale qualificazione sia incontestata o accertata, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in mutuo ordinario o in altro schema negoziale per neutralizzarne gli effetti. La Corte ha anche compensato integralmente le spese, rilevando che l'opposizione era stata proposta sulla base di precedenti giurisprudenziali poi superati solo successivamente all'introduzione del giudizio di legittimità, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori per contestare il titolo esecutivo azionato
il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è stato considerato elemento essenziale di validità del contratto, ma parametro di vigilanza prudenziale la cui violazione non comporta nullità
delibera CICR 22 aprile 1995
richiamata come fonte del limite di finanziabilità del mutuo fondiario
invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi di nullità/invalidità del mutuo, ma non accolto
richiamato per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato insieme agli altri parametri processuali nella censura di nullità della sentenza
richiamato in relazione alla pretesa mancata devoluzione in appello della questione sul valore del bene
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato interno su questioni non impugnate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per il primo motivo di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi
art. 360, commi 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il terzo motivo, tra violazione di legge e omesso esame
richiamato nell'atto di intervento del successore a titolo particolare, dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB non determina nullità del contratto, perché la norma è espressione di vigilanza prudenziale e non di validità del negozio.
- Quando le parti abbiano effettivamente concluso un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in mutuo ordinario o in altro schema per elidere gli effetti tipici del tipo negoziale prescelto.
- La contestazione dell'idoneità del mutuo fondiario a fungere da titolo esecutivo non può fondarsi, di per sé, sul solo superamento della soglia di finanziabilità se il contratto risulta altrimenti riconducibile al tipo legale del mutuo fondiario.
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare può subentrare alla parte nei modi consentiti dalla disciplina dell'impugnazione, ma non è ammesso un autonomo intervento atipico del terzo nel giudizio di legittimità.
- La proposizione del ricorso sulla base di un orientamento giurisprudenziale poi superato non incide di per sé sull'infondatezza delle censure, ma può giustificare la compensazione delle spese.
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