Cassazione Penale, Ordinanza n. 20215/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con i primi tre ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i fatti di cessione e ricezione di cocaina contestati ai capi b), c) e d), contestando l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza la minore offensività complessiva delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in censure di merito non deducibili in sede di legittimità, perché riproduttive di questioni già esaminate e disattese con argomentazione congrua dalla Corte d'appello, la quale aveva spiegato analiticamente gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità per le cessioni e la ricezione di cocaina. Anche il quarto motivo è stato reputato inammissibile e manifestamente infondato: i giudici di merito avevano correttamente escluso la lieve entità del fatto valorizzando il consistente quantitativo di cocaina ricevuto, la pluralità delle condotte di cessione e la loro concentrazione temporale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i reati contestati e quelli già oggetto di precedente condanna.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata per le condotte di cessione e ricezione di cocaina.
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocata dalla difesa per sostenere la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità; esclusa dai giudici di merito e dalla Cassazione in ragione della quantità di droga, della pluralità e della concentrazione temporale delle condotte.
richiamato implicitamente dalla statuizione di condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, quando la decisione di merito abbia già fornito una motivazione analitica, congrua e logicamente coerente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata; la riproposizione di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere esclusa quando emergano elementi sintomatici di una rilevante offensività complessiva, quali un quantitativo significativo di sostanza, la pluralità degli episodi e la loro reiterazione in un arco temporale ravvicinato.
- La valutazione sulla configurabilità del fatto lieve richiede un apprezzamento complessivo di tutti gli indici fattuali rilevanti, non potendo essere fondata su singoli elementi isolati che siano smentiti dalla struttura complessiva dell'attività illecita.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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