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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11680/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso una controversia avente ad oggetto una sanzione di euro 50.000 irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2007, del costo relativo all'acquisto di un natante da un operatore residente in un paese c.d. black list. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente, dando atto dell'adesione propria e dei soci alla definizione agevolata prevista dall'art. 9 del D.L. 119/2018 e depositando l'attestazione del versamento di euro 200, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. L'Amministrazione non ha contestato la regolarità della definizione, e il Pubblico ministero ha concluso per l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile la definizione agevolata straordinaria di cui all'art. 9 del D.L. 119/2018 alle violazioni formali relative all'omessa o irregolare indicazione dei costi black list, anche se già contestate con atto di irrogazione sanzioni non definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Accertata la prova del versamento nei termini e alle condizioni previste e in mancanza di diniego o contestazioni dell'Agenzia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997

    La violazione relativa alla mancata indicazione separata dei costi sostenuti verso operatori residenti in paesi black list è stata indicata come oggetto della sanzione impugnata.

  • art. 9 D.L. 119/2018

    La disposizione sulla definizione agevolata delle irregolarità formali è stata ritenuta applicabile alle violazioni che non incidono su base imponibile e pagamento dei tributi, con possibilità di definizione mediante versamento di euro 200 per periodo d'imposta.

  • art. 9, comma 7, D.L. 119/2018

    Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    La Corte ha letto la norma nel senso che restano definibili anche le violazioni già contestate con atti non ancora definitivi alla data del 19 dicembre 2018.

  • art. 6 D.L. 119/2018

    È stato richiamato solo per affermare che la definizione agevolata delle controversie tributarie è alternativa rispetto alla definizione straordinaria delle irregolarità formali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    La Corte ha affermato che la disciplina consente la definizione delle irregolarità formali non incidenti su imponibile e tributi, anche se già contestate con atti non definitivi, mediante pagamento fisso di euro 200 per periodo d'imposta.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle irregolarità formali può riguardare violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi, purché commesse entro il termine previsto dalla legge.
  • Ai fini della regolarizzazione straordinaria, non è necessario che la violazione sia ancora solo potenziale o rilevata in PVC: possono essere definite anche contestazioni già formalizzate in atti sanzionatori, se tali atti non sono divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disciplina.
  • In presenza di prova del versamento dovuto e in assenza di diniego o contestazioni dell'Amministrazione, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La definizione agevolata straordinaria delle irregolarità formali opera in via autonoma rispetto alla definizione delle controversie tributarie pendenti prevista da altra disposizione del medesimo decreto-legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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