Cassazione Penale, Ordinanza n. 08855/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione per detenzione di cocaina ai fini di cessione a terzi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondata la doglianza sull'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, perché la Corte d'appello aveva valorizzato elementi sintomatici di una stabile e organizzata attività di spaccio: continuità della vendita, sistema di videosorveglianza a tutela del luogo di cessione, clientela abituale, rapporti ripetuti con acquirenti, possesso di due telefoni cellulari, appunti manoscritti riferibili allo spaccio, collegamenti con ambienti criminali per l'approvvigionamento e sequestro di denaro contante per euro 3.300. Considera infondato anche il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi positivi e su dati negativi come precedenti penali e gravità delle condotte; nel caso concreto la Corte territoriale aveva richiamato i precedenti dell'imputato e la gravità delle condotte di resistenza e lesioni, poste in essere sul tetto dell'abitazione con pericolo di caduta dall'alto. Il terzo motivo è ritenuto generico e quindi inammissibile, perché non indica specifici vizi dell'apparato motivazionale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
base della contestazione per detenzione di cocaina ai fini di cessione a terzi
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
invocato dalla difesa per la fattispecie lieve; la Corte lo esclude per la struttura organizzata e non occasionale dell'attività di spaccio
norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale contestata
artt. 582, 585 e 576, n. 1, c.p.
norme poste a base della contestazione per lesioni personali aggravate
circostanze aggravanti richiamate in relazione alle lesioni
le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
norma di conversione del d.l. 92/2008 richiamata sul tema delle attenuanti generiche
richiede specificità dei motivi di ricorso; la sua violazione comporta genericità del ricorso
prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi
fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice può valorizzare un complesso di indici fattuali sintomatici di una gestione organizzata e non occasionale dello spaccio, quali continuità dell'attività, clientela stabile, strumenti di supporto alla vendita, appunti contabili o di servizio, disponibilità di più telefoni e disponibilità di denaro provento dell'attività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi negativi ritenuti decisivi; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, ma deve dare conto degli elementi reputati rilevanti o decisivi, purché affronti le specifiche censure proposte dall'interessato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente assertivo: la denuncia di un vizio motivazionale, se non accompagnata dall'indicazione puntuale dei profili della motivazione ritenuti illogici o mancanti, è generica e determina inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, se non vi è assenza di colpa nella causazione della causa ostativa, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08815/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08817/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08832/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08833/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08834/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08854/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →