Cassazione Penale, Ordinanza n. 08834/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta ferma nei suoi effetti, senza alcuna modifica della qualificazione del fatto o del trattamento sanzionatorio richiesto dal ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso in relazione al capo F) dell'imputazione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e, dall'altro, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate e respinte nei gradi di merito, mirando in sostanza a una rivalutazione delle prove. Quanto al secondo motivo, ha escluso il travisamento della prova, osservando che l'errore denunciato non riguardava un elemento decisivo e che comunque la somma risarcita non copriva il valore dei beni sottratti.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del risarcimento del danno non è riconoscibile quando la somma versata non copre integralmente il valore dei beni sottratti; inoltre, il preteso travisamento della prova è irrilevante se non incide su un elemento decisivo ai fini dell'attenuante.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure in fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, ove la motivazione della decisione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
- Non può essere sollecitata in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio quando le doglianze non evidenzino un vero vizio di legittimità, ma mirino a ottenere una diversa lettura delle prove.
- Il travisamento della prova rileva solo se riguarda un elemento decisivo ai fini della decisione impugnata; in mancanza, la censura non è idonea a fondare l'annullamento.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, occorre che il ristoro sia effettivo e idoneo a coprire il pregiudizio considerato dalla contestazione; un risarcimento parziale non integra automaticamente la circostanza attenuante.
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