Cassazione Penale, Ordinanza n. 08817/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale la pena di entrambi gli imputati veniva rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa ciascuno per il reato contestato di tentata estorsione aggravata dalla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, in concorso e in continuazione. Uno degli imputati ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'erronea applicazione della continuazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena; l'altro ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché, nel concordato sui motivi di appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la pena concordata o la qualificazione giuridica del fatto, salvo il solo caso di pena illegale, qui escluso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati preclude la successiva censura in cassazione della qualificazione giuridica del fatto e della misura della pena, anche se riferita alla continuazione, salvo la sola ipotesi di pena illegale. Nel caso concreto, il primo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la qualificazione giuridica del fatto; il secondo perché volto a censurare una pena non illegale e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
disciplina il concordato sui motivi di appello; una volta recepito dal giudice, l'accordo preclude la modifica unilaterale dei punti concordati in cassazione, salvo pena illegale.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la trattazione del procedimento in forma de plano.
art. 616 c.p.p.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 110, 81, 56, 629 cpv., 416-bis.1 c.p.
reato di cui agli artt. 110, 81, 56, 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen.
indicano il titolo di reato oggetto del giudizio di merito; il testo non sviluppa il contenuto sostanziale delle singole norme oltre la qualificazione complessiva del fatto contestato.
Massime di principio
- Nel concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto già oggetto dell'accordo, poiché l'intesa processuale comporta rinuncia alle doglianze incompatibili con i punti concordati.
- Nel medesimo rito, la misura della pena concordata non è censurabile in cassazione, neppure quando la doglianza investa la continuazione, salvo che la pena sia illegale.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato è l'illegalità della pena; in mancanza di tale vizio, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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