Cassazione Penale, Ordinanza n. 08815/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa per reati di rapina, lesioni e porto d'arma. Il primo ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento. Il secondo ha lamentato violazione di legge e vizi della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi nel contesto del concordato in appello e della disciplina della sottoscrizione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo, ha rilevato che contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo motivi attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra decisione e accordo, mentre il motivo proposto riguardava profili estranei; ha inoltre richiamato il principio per cui il negozio processuale concordato non è unilateralmente modificabile, salvo illegalità della pena concordata. Per il secondo, ha ritenuto inammissibile il ricorso perché non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Dopo l'inammissibilità, ha applicato la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa all'esito del concordato in appello è impugnabile per cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra decisione e accordo, salvo l'illegalità della pena concordata.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché estraneo ai limiti del ricorso contro il concordato in appello.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un oggetto vincolato: sono deducibili solo vizi attinenti alla validità della scelta concordata, al consenso delle parti o alla corrispondenza tra accordo e decisione, non già censure di merito estranee al patto processuale.
- Il concordato in appello configura un negozio processuale che, una volta recepito nella decisione, non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte che vi ha aderito o lo ha promosso, salvo il caso di illegalità della pena.
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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