Cassazione Penale, Ordinanza n. 08833/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che entrambi i motivi fossero diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. Il primo motivo contestava il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa, che in udienza aveva ribadito il riconoscimento effettuato nelle indagini preliminari; la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione del fatto e della prova. Il secondo motivo deduceva l'insufficienza della prova sulla provenienza delittuosa degli oggetti in lega d'argento indicati nell'imputazione, ma era riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, con ulteriore richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dai giudici di merito, salvo la deduzione di specifici vizi di legittimità.
- La doglianza che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese nei precedenti gradi, senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge nella motivazione, è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08815/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08817/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08832/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08834/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08854/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08855/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →