Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08854/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e con riduzione di pena per il rito prescelto, lo aveva condannato a un anno di reclusione per detenzione di diverse dosi di cocaina e marijuana. Con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo l'omessa declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era formulato in modo del tutto generico, poiché l'asserita motivazione viziata era solo affermata senza alcuna specifica argomentazione di diritto o di fatto a sostegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendo violato l'art. 581 c.p.p. per mancata specificazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo la ricorrenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina e marijuana, in quantità e modalità riferite al caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come base per l'asserita omessa declaratoria di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della deduzione, perché il motivo è dichiarato generico e quindi inammissibile.

  • art. 581 lett. c) c.p.p.

    Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum dell'impugnazione.

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    La sua inosservanza, per genericità dei motivi addotti, è valorizzata come difetto dell'impugnazione.

  • art. 591 lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici o non specificamente articolati.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale assenza non è ravvisata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è inammissibile l'impugnazione che si limiti a enunciare un vizio senza argomentare in modo puntuale le ragioni di diritto e i dati di fatto che lo sorreggono.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non consente un controllo di merito se non è accompagnata da una critica analitica e concretamente sviluppata della decisione impugnata.
  • L'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente invocata in cassazione con formule meramente apodittiche e generiche.
  • La genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso e comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.