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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29456/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la prescrizione della pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata da una professionista per attività svolta negli anni 2009 e 2010, a seguito di iscrizione d'ufficio. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto anche il credito relativo al 2009, calcolando il dies a quo dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. L'INPS ha ricorso per cassazione, limitatamente all'annualità 2009, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di versamento dei contributi era stato prorogato al 6 luglio 2010 per i soggetti esercenti attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e che dunque la prescrizione non poteva decorrere dal 16 giugno 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errato il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte territoriale, perché per i contributi relativi al 2009 il dies a quo non era il 16 giugno 2010 ma il 6 luglio 2010, in ragione della proroga prevista dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente all'annualità 2009 e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha però valorizzato la disciplina speciale sul termine di pagamento dei contributi.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di censura, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    norma istitutiva della Gestione separata, che fonda l'obbligo contributivo oggetto di causa.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    i versamenti contributivi seguono gli stessi termini previsti per i versamenti fiscali, sicché la decorrenza della prescrizione va ancorata a tali termini, inclusi gli eventuali differimenti normativi.

  • art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina dei termini di versamento delle imposte cui rinvia l'art. 18 d.lgs. n. 241/1997.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"

    ha disposto un differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; tale proroga incide sul dies a quo della prescrizione contributiva.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla scadenza del pagamento, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
  • Quando una disposizione successiva proroga il termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine prorogato, se la disciplina speciale collega la prescrizione al momento in cui il contributo "doveva essere versato".
  • Il differimento del termine di pagamento disposto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette a studi di settore opera per tutti i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della norma, non solo per quelli che in concreto sono stati fiscalmente assoggettati a tali studi.
  • Nel giudizio di legittimità, il giudice può rilevare e applicare la corretta disciplina del decorso della prescrizione anche se la parte non abbia sviluppato in modo completo tutte le allegazioni rilevanti, trattandosi di questione di diritto.
  • Ai fini della prescrizione contributiva rileva la scadenza del termine di pagamento prevista dalla disciplina fiscale richiamata dalla normativa previdenziale, compresa l'eventuale maggiorazione che presuppone una scadenza già spirata e non incide sul termine originario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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