Sentenza del 01/07/2024 n. 18029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento relativo al 2007 recuperava a tassazione 30.437,32 euro come «novella ricchezza» in base all’art. 12, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 78/2009, oltre a 410,90 euro come reddito di capitale da tassare ordinariamente e 220,15 euro come reddito di capitale soggetto a imposta sostitutiva del 27%. La contribuente contestava l’applicazione retroattiva della presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 a fatti anteriori e deduceva che l’avviso non fosse stato adeguatamente esaminato nei suoi vizi sostanziali. Inoltre sosteneva che l’appello dell’Ufficio fosse estinto: dopo la sospensione richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018, l’istanza di trattazione era stata depositata il 21 gennaio 2021, oltre sei mesi dalla scadenza del differimento al 10 giugno 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, relativi all’inquadramento della fattispecie, alla retroattività della presunzione e all’omesso esame dei vizi dell’accertamento; ha rigettato il secondo motivo sull’asserita estinzione dell’appello. Ha chiarito che la presunzione legale relativa prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 è sostanziale e non si applica retroattivamente, ma che i fatti anteriori possono comunque essere valutati come presunzioni semplici, se gravi, precisi e concordanti. La CTR, riformando la decisione favorevole alla contribuente, avrebbe quindi dovuto verificare se gli elementi dell’accertamento avessero tale valore indiziario. Quanto alla definizione agevolata, il mancato deposito della documentazione entro il 10 giugno 2019 non determinava l’estinzione per omessa istanza di trattazione entro sei mesi: in assenza di deposito, quel termine era un differimento della trattazione, non una sospensione processuale tecnica soggetta alle regole invocate. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009
la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, allestendo una presunzione legale relativa di evasione che opera contro il contribuente, ha natura sostanziale e, come tale, non è retroattiva, e dunque non si applica alle fattispecie, come quella per cui è causa, anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge; tuttavia, per un altro verso, ha stabilito che i fatti che, verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, non possono fondare una presunzione legale relativa, possono comunque fondare una presunzione semplice, nel senso che sono idonei a costituire degli indizi gravi, precisi e concordanti che l'amministrazione può valorizzare
La presunzione legale di evasione non può essere applicata a fatti anteriori all’entrata in vigore della norma, perché ha natura sostanziale. Gli stessi fatti possono però essere utilizzati come indizi in una presunzione semplice, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009
attribuisce al raddoppio dei termini di cui ai commi 2 bis e 2 ter del citato art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 (conv. con mod. in L. n. 102 del 2009) natura procedimentale, con la conseguenza che, anche per le fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore all'entrata in vigore del richiamato decreto-legge, si applicano i termini raddoppiati, purché, all'entrata in vigore del decreto-legge, fossero ancora pendenti i termini originari "ordinari".
Il raddoppio dei termini ha natura procedimentale e può applicarsi anche a fattispecie anteriori, a condizione che, quando è entrato in vigore il decreto-legge, i termini ordinari di accertamento non fossero già scaduti.
Art. 6, commi 10 e 13, del D.L. n. 119/2018
Ne deriva che la sospensione in attesa del deposito della copia della documentazione amministrativa inerente alla domanda di definizione agevolata della controversia, di cui discorre l'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, non è una sospensione in senso tecnico-giuridico, bensì un differimento della trattazione del processo fino al 10 giugno 2019, concessa al contribuente che abbia dichiarato la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata.
La sospensione fino al 10 giugno 2019, concessa per consentire al contribuente di valutare la definizione agevolata e depositarne la documentazione, è un differimento della trattazione e non una sospensione tecnica che comporti l’onere di riassunzione entro sei mesi. La speciale estinzione prevista dal comma 13 opera nel diverso caso disciplinato da tale disposizione.
Art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992
Nell'ambito delle disposizioni generali che regolano il processo tributario, infatti, la sospensione dalla quale deriva l'estinzione in caso di mancata riassunzione (prosecuzione, istanza di trattazione) del giudizio è quella disposta nel caso in cui, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone.
Le regole processuali sulla riassunzione a pena di estinzione riguardano la sospensione tecnica prevista dal processo tributario, non il semplice differimento della trattazione disposto per la definizione agevolata.
Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992
Nell'ambito delle disposizioni generali che regolano il processo tributario, infatti, la sospensione dalla quale deriva l'estinzione in caso di mancata riassunzione (prosecuzione, istanza di trattazione) del giudizio è quella disposta nel caso in cui, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone.
La sospensione processuale tecnica richiamata dalla disciplina generale ricorre nei casi di querela di falso o di questione pregiudiziale sullo stato o sulla capacità delle persone; è a tale sospensione, e non al differimento previsto per la definizione agevolata, che si collega l’estinzione per mancata prosecuzione.
Massime di principio
- Una presunzione legale introdotta successivamente ai fatti, se ha natura sostanziale, non può essere applicata retroattivamente. Ciò non impedisce all’amministrazione di provare la pretesa mediante presunzioni semplici, purché gli elementi raccolti siano gravi, precisi e concordanti.
- Quando un giudice tributario d’appello riforma integralmente una decisione favorevole al contribuente, deve esaminare i vizi dell’atto impositivo dedotti in primo grado e non può limitarsi a risolvere la questione astratta sulla norma applicabile.
- Il raddoppio dei termini di accertamento qualificato come procedimentale può riguardare anche fatti anteriori alla norma, ma soltanto se alla sua entrata in vigore i termini ordinari erano ancora pendenti.
- La sospensione o il differimento concesso per valutare una definizione agevolata non comporta automaticamente le regole di riassunzione previste per la sospensione processuale tecnica. Occorre verificare la disciplina specifica e se sia stata depositata la documentazione che determina l’effettiva sospensione.
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