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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17541/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fondo agricolo sito in Pagani da parte di più venditrici a una acquirente, con l'intervento di un mediatore. La parte poi ricorrente aveva agito per il retratto agrario, sostenendo di essere titolare dei requisiti per esercitarlo, in particolare di coltivare da almeno due anni il fondo confinante e di possedere anche gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata la coltivazione del fondo nel biennio precedente alla vendita; la Corte d'Appello aveva confermato il rigetto, escludendo la prova sia dei requisiti soggettivi sia di quelli oggettivi. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. previgente per il mancato ingresso di documenti fiscali prodotti in appello, ritenuti dalla ricorrente indispensabili a dimostrare la coltivazione; 2) violazione dell'art. 2712 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver attribuito valore probatorio alle fotografie prodotte, che avrebbero mostrato un fondo arato e non incolto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prova della capacità lavorativa e della mancata vendita di propri fondi nel biennio anteriore; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per omessa valutazione di prove documentali e testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, osservando che la prova nuova in appello è ammissibile solo se realmente indispensabile, cioè idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, e che le censure tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la formazione della 'doppia conforme' e la mancanza di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova dei requisiti per il retratto agrario, ritenendo corretta l'inammissibilità delle prove nuove in appello perché non indispensabili, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze perché dirette a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la motivazione della sentenza, in un giudizio di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel testo previgente alla riforma del 2012, in appello sono ammissibili le prove nuove solo se indispensabili, cioè idonee a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale, oppure se la parte dimostri di non aver potuto produrle in primo grado per causa non imputabile.

  • art. 2712 c.c.

    Le fotografie, quale riproduzione meccanica di fatti e cose, rilevano come prova solo nei limiti del loro contenuto e del loro apprezzamento nel giudizio di merito; la doglianza che mira a contestarne la valutazione non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti il modo in cui ha valutato le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione non possono essere usati per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove; il vizio motivazionale è oggi ristretto alle anomalie costituzionalmente rilevanti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la decisione di appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, apparenza della motivazione, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile, non per insufficiente analisi di tutte le prove.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e richiede un'anomalia motivazionale che emerga direttamente dal testo della sentenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la prova nuova è ammissibile solo se è realmente indispensabile, cioè capace di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti; non basta che sia semplicemente utile o potenzialmente favorevole alla parte.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il merito della valutazione delle prove: il vizio ricorre solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo o attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale.
  • Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio; è ammissibile solo il controllo su errori di diritto o su anomali vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manca del tutto o è meramente assertiva; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia analizzato espressamente ogni singola prova dedotta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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