Cassazione Civile, Ordinanza n. 26496/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di circa 80.538 euro, sostenendo che derivasse da un incarico di direttore generale conferito dalla società poi fallita, con compenso fisso mensile e ulteriori emolumenti a titolo di provvigione. La domanda era stata respinta dal giudice delegato per difetto di data certa della documentazione relativa alla parte economica del rapporto e per insufficienza della prova del credito; l’opposizione allo stato passivo era stata poi rigettata dal tribunale. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva, in sintesi: violazione del giusto processo e delle norme processuali per la composizione del collegio della sezione fallimentare; illogicità della motivazione nella valutazione delle prove documentali e nell’esclusione della prova testimoniale; violazione del diritto di difesa per la mancata discussione orale e per il mancato termine per memorie conclusive; inoltre sosteneva che il credito dovesse essere ammesso con privilegio, perché il direttore generale sarebbe lavoratore subordinato e i relativi compensi avrebbero natura retributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: il difetto di specificità del ricorso e la mancata trascrizione/riassunzione dei documenti impedivano il controllo di legittimità; la composizione del collegio della sezione fallimentare non violava l’art. 111 Cost., essendo vietata solo la partecipazione del giudice delegato al collegio ex art. 99, comma 10, l.f.; le doglianze sulla valutazione delle prove tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in cassazione; la questione sulla prova testimoniale era comunque priva di specifica attinenza alla ratio decidendi; la lamentata omissione di discussione orale e memorie finali era priva di specificità e, in ogni caso, il termine per memorie conclusive nel giudizio di opposizione allo stato passivo è rimesso alla discrezionalità del tribunale. La censura sulla natura privilegiata del credito è stata ritenuta assorbita dal mancato riconoscimento del credito stesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo, ma non ritenuto violato dalla composizione del collegio della sezione fallimentare
la censura non può trasformarsi in richiesta di nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la censura superi il difetto di specificità
art. 98 l.f.
richiamato con riferimento all’opposizione allo stato passivo e alle doglianze sulla gestione del contraddittorio
art. 99 l.f.
disciplina integralmente il giudizio di opposizione allo stato passivo; vieta solo la partecipazione del giudice delegato al collegio; la concessione delle memorie conclusive è discrezionale
art. 24 l.f.
"il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore"
conferma la competenza del tribunale fallimentare per le controversie derivanti dal fallimento
nei confronti del curatore, terzo rispetto al rapporto, è necessaria la data certa delle scritture allegate a prova del credito, salva prova per fatti equipollenti oggettivi e non dipendenti dalla parte
i termini ivi previsti non sono dovuti nel giudizio di opposizione allo stato passivo
il termine per comparse conclusionali non è automaticamente dovuto nel procedimento di opposizione allo stato passivo
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura subordinata del rapporto e il privilegio del credito, ma la censura è stata reputata assorbita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore è terzo rispetto al rapporto sottostante, sicché le scritture private prodotte a prova del credito devono essere assistite da data certa opponibile al fallimento, salvo che il creditore dimostri tale certezza con fatti oggettivi equipollenti e non nella propria disponibilità.
- In cassazione è inammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e dei documenti rilevanti; la mancata trascrizione o riassunzione dei passaggi essenziali dei documenti impedisce il controllo sulla decisività delle doglianze.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non esiste un diritto automatico alla concessione dei termini per memorie conclusive o a ulteriori scansioni difensive: tali scansioni sono disciplinate dall’art. 99 l.f. e, per quanto non imposto dalla legge, la loro concessione è rimessa alla valutazione del tribunale.
- La nullità o illegittimità del collegio per incompatibilità del giudice delegato non si estende al solo fatto che il collegio appartenga alla medesima sezione fallimentare, essendo vietata soltanto la partecipazione del giudice delegato al collegio decidente sull’opposizione.
- La censura relativa alla natura privilegiata del credito resta assorbita quando viene meno il presupposto stesso dell’ammissione al passivo del credito azionato.
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