Cassazione Civile, Ordinanza n. 12565/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'opposizione, poi rigettata in appello, a un'intimazione di pagamento notificata nel 2019 per una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Tribunale aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella nel 2013 e aveva escluso la prescrizione del credito, reputando che il termine quinquennale fosse stato interrotto dalla notifica, nel 2015, di un preavviso di fermo. In cassazione il debitore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 e dell'art. 5 d.l. n. 669 del 1996, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente attribuito efficacia interruttiva alla mera relata di notifica di un atto, senza verificare il contenuto del documento prodotto dalla controparte e, quindi, senza accertare se esso fosse effettivamente un preavviso di fermo riferito alla cartella opposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, nella sostanza, investiva un accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, il quale aveva espressamente affermato che l'atto ricevuto nel 2015 era un preavviso di fermo regolarmente notificato. Tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta in diritto l'affermazione secondo cui il preavviso di fermo, una volta notificato, è atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito dell'Amministrazione, perché esprime la volontà di far valere la pretesa creditoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione del preavviso di fermo è stata considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione perché manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
La censura sull'assenza di verifica del contenuto del documento è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto del giudice di merito.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova e sul contenuto dell'atto notificato, ma non ritenuta decisiva dalla Corte.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova e sul contenuto dell'atto notificato, ma non ritenuta decisiva dalla Corte.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva nel rigetto del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato implicitamente dalla statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la censura si risolve nella contestazione del contenuto o dell'identificazione di un documento già valutato in sentenza.
- Il preavviso di fermo, una volta notificato, costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito dell'Amministrazione perché manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere la pretesa creditoria.
- Quando il termine prescrizionale non è ancora decorso e interviene un atto interruttivo validamente notificato, la prescrizione non matura; la contestazione deve colpire specificamente l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto, non una diversa lettura meramente fattuale non più scrutinabile in cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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