Cassazione Civile, Ordinanza n. 08768/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società operante nel settore informatico e dell’automazione industriale, titolare di marchi "Eurotech" registrati in varie forme, aveva agito contro un’impresa individuale che aveva inserito il termine "Eurotech" nella propria ditta, registrato il nome a dominio "eurotech sicurezza.it" e utilizzato quel segno anche nel sito web e in una pagina Facebook aziendale, svolgendo attività di vendita e installazione di sistemi elettronici di sicurezza. La Corte d’appello aveva ritenuto illecito tale uso, ordinandone la cancellazione e l’inibitoria, sulla base della notorietà/rinomanza del marchio anteriore, dell’identità o somiglianza dei segni e dell’affinità tra le attività. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 22 c.p.i. per asserita mancanza di prova della rinomanza del segno tutelato, della somiglianza tra i segni e dell’affinità tra i prodotti; 2) violazione degli artt. 20, comma 1, lett. c), e 22, secondo comma, c.p.i. e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale ritenuto automaticamente sussistente l’agganciamento al marchio rinomato e l’indebito vantaggio, senza considerare dimensione e ambito territoriale dell’impresa ricorrente; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, oltre a vizio motivazionale, per la liquidazione delle spese ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi assolutamente generici perché non confrontati con l’ampia motivazione della sentenza impugnata, che aveva già accertato il rischio di confusione, la rinomanza del marchio e l’affinità merceologica; inoltre, il secondo motivo deduceva un vizio motivazionale non più compatibile con l’art. 360, n. 5, c.p.c., senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Anche il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non specificava le singole voci tariffarie asseritamente liquidate erroneamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplinano la tutela del marchio contro l’uso di segni identici o simili e, per il marchio rinomato, anche contro l’uso per prodotti o servizi non affini quando ricorrano indebito vantaggio o pregiudizio.
art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 30/2005
richiede la protezione rafforzata del marchio rinomato contro l’uso di segni identici o simili idonei ad agire da agganciamento o a trarre indebito vantaggio dalla notorietà.
vieta l’uso del marchio altrui come ditta, denominazione o nome a dominio in presenza dei presupposti di interferenza con il marchio anteriore.
art. 124, comma 2, d.lgs. 30/2005
consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria.
il ricorso per cassazione può denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere specifica e coerente con la ratio decidendi impugnata.
nel testo riformulato consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una generica critica alla motivazione.
le spese seguono la soccombenza.
la censura sulla liquidazione delle spese deve indicare specificamente le voci tariffarie ritenute erroneamente riconosciute o quantificate.
art.13, comma 1 quater, DPR 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che contestano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se formulate in modo generico e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza di vizio motivazionale è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso.
- In materia di marchi, il giudice può ritenere illecito l’uso di un segno identico o simile anche come ditta o nome a dominio quando vi sia rischio di confusione o, per il marchio rinomato, anche solo rischio di indebito vantaggio o pregiudizio alla notorietà.
- La tutela rafforzata del marchio rinomato non richiede necessariamente che l’impresa contraffattrice abbia dimensioni rilevanti o un ampio mercato, se l’uso del segno produce agganciamento al segno distintivo altrui e ne sfrutta la capacità attrattiva.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali in cassazione è ammissibile solo se vengono indicate puntualmente le voci tariffarie asseritamente liquidate in violazione dei parametri applicabili.
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