Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08768/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società operante nel settore informatico e dell’automazione industriale, titolare di marchi "Eurotech" registrati in varie forme, aveva agito contro un’impresa individuale che aveva inserito il termine "Eurotech" nella propria ditta, registrato il nome a dominio "eurotech sicurezza.it" e utilizzato quel segno anche nel sito web e in una pagina Facebook aziendale, svolgendo attività di vendita e installazione di sistemi elettronici di sicurezza. La Corte d’appello aveva ritenuto illecito tale uso, ordinandone la cancellazione e l’inibitoria, sulla base della notorietà/rinomanza del marchio anteriore, dell’identità o somiglianza dei segni e dell’affinità tra le attività. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 22 c.p.i. per asserita mancanza di prova della rinomanza del segno tutelato, della somiglianza tra i segni e dell’affinità tra i prodotti; 2) violazione degli artt. 20, comma 1, lett. c), e 22, secondo comma, c.p.i. e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale ritenuto automaticamente sussistente l’agganciamento al marchio rinomato e l’indebito vantaggio, senza considerare dimensione e ambito territoriale dell’impresa ricorrente; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, oltre a vizio motivazionale, per la liquidazione delle spese ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi assolutamente generici perché non confrontati con l’ampia motivazione della sentenza impugnata, che aveva già accertato il rischio di confusione, la rinomanza del marchio e l’affinità merceologica; inoltre, il secondo motivo deduceva un vizio motivazionale non più compatibile con l’art. 360, n. 5, c.p.c., senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Anche il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non specificava le singole voci tariffarie asseritamente liquidate erroneamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 20 e 22 d.lgs. 30/2005

    disciplinano la tutela del marchio contro l’uso di segni identici o simili e, per il marchio rinomato, anche contro l’uso per prodotti o servizi non affini quando ricorrano indebito vantaggio o pregiudizio.

  • art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 30/2005

    richiede la protezione rafforzata del marchio rinomato contro l’uso di segni identici o simili idonei ad agire da agganciamento o a trarre indebito vantaggio dalla notorietà.

  • art. 22 d.lgs. 30/2005

    vieta l’uso del marchio altrui come ditta, denominazione o nome a dominio in presenza dei presupposti di interferenza con il marchio anteriore.

  • art. 124, comma 2, d.lgs. 30/2005

    consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione può denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere specifica e coerente con la ratio decidendi impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    nel testo riformulato consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una generica critica alla motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • D.M. n. 55/2014

    la censura sulla liquidazione delle spese deve indicare specificamente le voci tariffarie ritenute erroneamente riconosciute o quantificate.

  • art.13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che contestano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se formulate in modo generico e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza di vizio motivazionale è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso.
  • In materia di marchi, il giudice può ritenere illecito l’uso di un segno identico o simile anche come ditta o nome a dominio quando vi sia rischio di confusione o, per il marchio rinomato, anche solo rischio di indebito vantaggio o pregiudizio alla notorietà.
  • La tutela rafforzata del marchio rinomato non richiede necessariamente che l’impresa contraffattrice abbia dimensioni rilevanti o un ampio mercato, se l’uso del segno produce agganciamento al segno distintivo altrui e ne sfrutta la capacità attrattiva.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali in cassazione è ammissibile solo se vengono indicate puntualmente le voci tariffarie asseritamente liquidate in violazione dei parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeMarchiImpugnazioniSpese di lite
RamiCommercialeProcesso civileProprietà intellettuale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.