Cassazione Civile, Ordinanza n. 12382/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile ha agito per ottenere l'accertamento che il diritto di appoggio di una scala in cemento armato, realizzata per consentire l'accesso a una scala di sicurezza esterna a servizio del locale del dante causa della controparte, fosse soltanto personale e non reale; correlativamente ha chiesto la rimozione della scala. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato la notifica della sentenza impugnata via PEC, ma non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la copia notificata non risultava neppure prodotta dagli altri controricorrenti o nel fascicolo d'ufficio. Inoltre non operava l'esenzione dall'onere di deposito per il caso di intervallo inferiore al termine breve, poiché tra pubblicazione della sentenza di appello e notifica del ricorso era decorso un tempo maggiore del termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, ex art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nonostante la dichiarata avvenuta notifica della sentenza via PEC. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone, a pena di improcedibilità, il deposito con il ricorso della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta, entro venti giorni dall'ultima notificazione.
la Corte precisa che la disciplina dell'art. 369 c.p.c. richiamata era rimasta immutata sul punto anche dopo la riforma.
Cass. S.U. n. 10648/2017
la procedibilità del ricorso è salva se la copia notificata della sentenza, non depositata dal ricorrente, sia stata depositata da altra parte o sia presente nel fascicolo d'ufficio.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
richiamata per il principio che esonera dall'onere di deposito della copia notificata solo quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso decorra un intervallo inferiore al termine breve.
Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
richiamata nel medesimo senso sull'esenzione dall'onere di deposito nei casi di notifica del ricorso entro il termine breve.
Cass., Sez. L, n. 3466 del 12/02/2020
richiamata a sostegno della sanzione di improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c.
Cass., Sez. 1, n. 14360 del 25/05/2021
richiamata a sostegno della sanzione di improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c.
Cass., Sez. 6-2, n. 19695 del 22/07/2019
richiamata a sostegno della sanzione di improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando risulti che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione con la relazione di notificazione; la mancanza determina improcedibilità del ricorso.
- L'onere di deposito può considerarsi soddisfatto anche se la copia notificata della sentenza sia stata prodotta da un'altra parte o sia presente nel fascicolo d'ufficio; in difetto di tale evenienza, la sanzione processuale resta ferma.
- L'esenzione dall'onere di deposito della copia notificata opera soltanto quando il ricorso per cassazione sia stato notificato in un intervallo inferiore al termine breve tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso; se tale intervallo è maggiore, l'esenzione non si applica.
- La violazione degli adempimenti documentali previsti dall'art. 369 c.p.c. è causa autonoma e preliminare di arresto del giudizio di legittimità, senza esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →